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DIFFAMAZIONE RADIOTELEVISIVA

La Cassazione fissa la competenza territoriale sulla residenza della vittima

by Redazione
4 Settembre 2025
in Diffamazione
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DIFFAMAZIONE RADIOTELEVISIVA
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Nel vasto e spesso incomprensibile mare della giustizia, navigare nelle acque della diffamazione può assomigliare a cercare un ago in un pagliaio, specialmente quando la reputazione è lesa da un’onda mediatica potente. Ma se il Web ha i suoi dilemmi di competenza, la Cassazione ci ricorda che per la “vecchia” e gloriosa televisione, la bussola punta decisa verso casa: quella della vittima!

TV Diffamazione: La Cassazione ribadisce il Foro della Vittima

Tra Monza e Taranto, si è verificato un conflitto di competenza territoriale che ha riacceso i riflettori su un quesito tutt’altro che banale: quale giudice è competente a trattare i reati di diffamazione commessi tramite trasmissioni radiotelevisive che attribuiscono un fatto determinato? La querelle nasceva dalla difficoltà di conciliare il luogo di emissione del segnale televisivo con la residenza della persona offesa.

Il Verdetto della Suprema Corte: La Residenza Offesa come Stella Polare 

La Cassazione, con la sentenza n. 27750 del 2025, dirime il conflitto in modo netto, ribadendo e rafforzando un principio ormai consolidato. Per i reati di diffamazione a mezzo radiotelevisivo con attribuzione di un fatto determinato, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo di residenza della persona offesa, a prescindere da chi sia il soggetto chiamato a rispondere del reato.

Questa lettura affonda le radici in un’interpretazione estensiva dell’art. 30, comma 5, della legge n. 223 del 1990. La Corte ha chiarito che il rinvio in essa contenuto ai “reati di cui al quarto comma” non limita l’applicazione del foro della vittima ai soli soggetti qualificati (come il concessionario o il suo delegato), ma si estende a chiunque commetta la diffamazione con tali mezzi.

Un punto cruciale è l’impatto della sentenza n. 150 del 2021 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato l’incostituzionalità della pena detentiva congiunta alla multa per la diffamazione a mezzo stampa. La Cassazione ha precisato che tale pronuncia non ha scalfito la regola sulla competenza territoriale. La Consulta, infatti, è intervenuta sul trattamento sanzionatorio, ma non sulla tutela della reputazione – che rimane salda nell’alveo dell’art. 595 c.p. – né sulla disciplina del foro. Il rinvio normativo è “mobile” e si adatta al nuovo quadro, mantenendo il principio che la competenza territoriale in questi casi si radica nella residenza del danneggiato.

La ratio è lampante: offrire maggiore tutela alla persona offesa di fronte a “poteri forti” come i media radiotelevisivi, la cui “particolare forza e diffusività” conferiscono una “potenzialità lesiva” assai superiore a quella di altri strumenti di comunicazione di massa. Questa impostazione è in linea anche con l’orientamento che radica la competenza per il risarcimento dei danni da pregiudizi alla personalità nel domicilio del danneggiato.

Un Bilancio tra Vecchio e Nuovo: Implicazioni Pratiche e Spunti di Riflessione 

La sentenza consolida un orientamento che mira a semplificare la vita alla vittima di diffamazione radiotelevisiva. Non dovrà più inseguire il luogo di emissione del segnale, spesso distante o difficile da individuare, ma potrà agire nel proprio foro naturale. Ciò rafforza l’effettività della tutela e riequilibra, almeno in parte, la disparità di forze tra il singolo e il colosso mediatico.

Tuttavia, il quadro si fa più sfumato quando si guarda al mondo digitale. La stessa Cassazione, per la diffamazione online, stabilisce la competenza preferibilmente nel luogo di caricamento del dato informatico, e solo in via suppletiva nella residenza dell’imputato. Si crea così una biforcazione: la TV resta ancorata alla “geografia umana” della vittima, il web alla “geografia digitale” (e talvolta sfuggente) dell’upload.

Questa distinzione è ancora pienamente giustificabile?

Ancora una volta Cassazione Penale ha riaffermato con forza il principio del “foro della vittima” per la radiotelevisione, questa rotta segna forse l’inizio di una maggiore centralità della persona offesa anche per altri contesti, o rimarrà un baluardo per i media classici, mentre il digitale continuerà a richiedere regole “sartoriali”?

di Daniele Concavo – Avvocato del Foro di Milano con particolare esperienza nel mondo del Fitness e nella tutela della reputazione aziendale e personale. 

L’Avv. Concavo è Cultore della materia di Diritto dell’informazione, Diritto europeo dell’informazione e Regole della comunicazione d’impresa con il Professore Ruben Razzante all’Università Cattolica di Milano.

 


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Tags: CassazioneDiffamazioneradiotelevisione
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