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I SOCIAL NETWORK POSSONO SOSPENDERE GLI ACCOUNT DEGLI UTENTI NO VAX E RIMUOVERE I CONTENUTI CHE VEICOLANO DISINFORMAZIONE SANITARIA

Il Tribunale di Varese con l’ordinanza 1181 depositata il 2 agosto 2022 ha stabilito che i social network possono sospendere gli account degli utenti (nel caso di specie no vax) e rimuovere i contenuti di disinformazione sanitaria

by Redazione
20 Settembre 2022
in Libertà d'informazione
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I SOCIAL NETWORK POSSONO SOSPENDERE GLI ACCOUNT DEGLI UTENTI NO VAX E RIMUOVERE I CONTENUTI CHE VEICOLANO DISINFORMAZIONE SANITARIA
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La vicenda riguarda la condivisione da parte di una donna di un video di una parlamentare che definiva i vaccini contro il Covid-19 come “iniezioni letali”.

L’utente, che in precedenza aveva già condiviso contenuti contro i vaccini, non aveva commentato il discorso della parlamentare ma, tuttavia, lo aveva condiviso anche nel proprio gruppo da lui amministrato.

Facebook procedeva in prima istanza alla rimozione del post e contestualmente sospendeva l’account della donna per 30 giorni.

Secondo Facebook tali post violavano le condizioni contrattuali (accettate dalla donna al momento della registrazione), che oltretutto vietavano anche la pubblicazione di contenuti di disinformazione sul Coronavirus, poiché pericolosi per la salute pubblica.

L’utente si rivolgeva al Tribunale lamentando sia la violazione della libertà di espressione di cui all’art. 21 della Costituzione sia che la vessatorietà delle condizioni contrattuali di utilizzo di Facebook.

In prima istanza il Tribunale afferma la non vessatorietà delle stesse atteso che queste possono essere ricondotte nell’alveo dell’ordinaria regolamentazione contrattuale. Il Giudicante a tal riguardo ricorda che in base all’articolo 33 del Codice del consumo (D.lgs n. 206/2005), sono vessatorie le clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La valutazione dovrà essere fatta caso per caso dal giudice, tenendo conto del servizio offerto e della natura della violazione.

Infine il Giudice di prime cure evidenzia come il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, come è noto, non è assoluto ma incontra dei limiti nel diritto alla salute degli altri utenti di Facebook.

Pertanto secondo il Tribunale di Varese è legittima la decisione di Facebook di rimuovere i contenuti di disinformazione sanitaria e contestualmente sospendere per un tempo determinato i relativi account degli utenti.

di Daniele Concavo – Avvocato del Foro di Milano, opera nell’ambito del Diritto Penale, con particolare esperienza nella tutela della reputazione personale e aziendale

Tags: disinformazione sanitariaFacebookTribunale di Varese

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