Gli NFT rappresentano certificati, o meglio attestati, di proprietà che si riferiscono ad opere digitali quali: video, reel o gif. La loro caratteristica peculiare, che li ha resi così popolari e diffusi oggigiorno, è data dalla loro esclusività e unicità; circolano infatti sulla blockchain.
Il quadro giuridico inerente agli NFT, in particolar modo relativo alla loro creazione, circolazione, acquisto e mantenimento, tanto domestico quanto sovranazionale, risulta in larga parte ancora indefinito e controverso. Le principali questioni giuridiche emergenti afferiscono in particolare alla proprietà intellettuale, ma anche al diritto civile, alla tutela del consumatore, e infine, a problematiche fiscali.
L’attenzione verso gli Nft è da rinvenirsi nel percorso legislativo controverso e tortuoso che hanno vissuto in questi anni. Basti ricordare che gli Nft erano rimasti esclusi dall’ambito di applicazione normativo nella prima versione di Mica del 2020, per poi trovare gradualmente ingresso con le successive modifiche.
Il presupposto della loro iniziale esclusione risiedeva proprio nella loro unicità e non interscambiabilità, che ne avrebbe determinato una scarsa rilevanza a livello sistemico. Sennonché il legislatore si è poi accorto che, nella prassi, alcuni Nft circolanti sul mercato non presentavano apprezzabili elementi di unicità, tanto da risultare sostanzialmente fungibili ed utilizzati per finalità diverse da quelle di puro collezionismo, ad esempio quali strumenti di investimento o di scambio.
A livello giuridico, ciò che ha portato le istituzioni ad includere gradualmente gli Nft nella regolamentazione è da individuarsi nella considerazione che la non-fungibilità di questi token, ovvero la loro unicità e dunque la loro non sostituibilità con altri dello stesso genere, non può essere esclusivamente garantita a livello tecnico dall’assegnazione di un identificativo unico, essendo al contempo necessario che gli asset ad essi collegati siano a loro volta effettivamente non fungibili.
Sulla base di questa riflessione, dunque, gli Nft che presentano caratteri di fungibilità sono stati progressivamente inclusi nella regolamentazione.
Abbiamo assistito, su intervento del Consiglio di Europa, all’ingresso nell’ambito di applicazione del Mica degli Nft frazionati, sul presupposto che frazioni uguali di un unico bene devono considerarsi tra loro perfettamente fungibili.
Con l’ultima bozza di Regolamento Mica il legislatore europeo si è poi spinto addirittura oltre, andando ad includere nel perimetro applicativo anche gli Nft emessi “su larga scala” o nell’ambito di “collezioni”, poiché tali fenomeni sarebbero indicativi di una loro fungibilità. Anche se questa ulteriore aggiunta pone una serie di interrogativi e dubbi sull’efficacia del nuovo impianto normativo.
Maggiori dubbi suscita l’ulteriore previsione per la quale il Mica si applicherà anche agli Nft “apparentemente” infungibili ma utilizzati “di fatto” in modo fungibile, andando ad introdurre un altro elemento di incertezza.