Il rapporto tra norme di procedura e digitalizzazione è delicato. Ad oggi le norme procedurali sono costruite come se si fosse in epoca predigitale e solo successivamente si va a verificare la compatibilità digitale. Manca un digital by design cioè un modo di concepire il testo giuridico, sin da subito, come documento che sarà inserito nel contesto di un processo digitale.
Per questo sono intervenute tre modifiche legislative del Codice di civile. L’articolo 196-quater stabilisce che tutti gli atti processuali e i documenti nei procedimenti civili devono essere depositati esclusivamente in formato digitale. L’artico 196-quinquies richiede che tali atti siano sottoscritti con firma digitale e depositati nel fascicolo informatico. Infine, l’articolo 46 prevede che gli atti giudiziari debbano essere strutturati secondo schemi informatici definiti dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense.
Da ora in avanti tutti gli atti nei processi civili saranno esclusivamente in formato digitale econfluiranno nel fascicolo informatico. Gli atti degli avvocati e dei giudici civili dovranno essere strutturati secondo schemi informatici i cui campi sono destinati ad accogliere le informazioni contenute nei registri del processo. Tali atti dovranno contenere un indice e una breve sintesi del contenuto dell’atto stesso invece gli altri schemi informatici e ulteriori indicazioni di ampiezza degli atti saranno definiti dal Ministro della giustizia.
La strutturazione degli atti secondo schemi informatici permetterà l’inserimento delle informazioni nei registri del processo, facilitando l’accessibilità e l’elaborazione automatizzata dei dati. Il giudice si limiterà a organizzare e gerarchizzare i dati esistenti in modo funzionale alla decisione e tale procedura renderà esplicito il perché e il come sono stati aggregati gli elementi giuridici. Tutti i materiali provenienti da norme precedenti o altre fonti, saranno fonti condivise con gli avvocati, gli studiosi dell’accademia, le amministrazioni e i legislatori.
La digitalizzazione nel campo giudiziario non si limiterà alla gestione amministrativa e tecnica, ma avrà un impatto trasformativo sul diritto stesso e sul modo in cui il sistema giudiziario opera. Riguarderà, in particolare, tutte le attività processuali e tutte le parti del processo quindi anche gli avvocati, oltre gli ausiliari tecnici nonché i dati di cancelleria.
Entro la fine del 2023 sono previsti la digitalizzazione di 3,5 milioni di fascicoli giudiziari e l’avvio del contratto relativo alla realizzazione di sei nuovi sistemi di conoscenza del c.d. data-lake. Gli obiettivi concordati con l’Europa, da raggiungere entro il 2026, riguardano soprattutto la riduzione del disposition time e l’abbattimento dell’arretrato. Tutto per recuperare i due punti di Pil annuo che il sistema giudiziario inefficiente costa all’Italia.
Nel breve periodo, invece, il fine ultimo è garantire una facile accessibilità sia per i giudici che per gli utenti, tra cui il legislatore, provando a rendere snello il processo di elaborazione delle leggi. L’utilizzo di strumenti come Legal Analytics, che combina discipline come data science, intelligenza artificiale, machine learning e natural language processing, potrà essere un supporto per l’elaborazione delle informazioni e l’utilizzo di tecnologie da parte di avvocati e giudici.
(C.D.G.)