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PROSPETTIVE DELLO SMART WORKING

Il fenomeno del lavoro agile è ormai una realtà quotidiana per le aziende. Ma di che cosa si tratta e come funziona?

by Redazione
20 Dicembre 2021
in Imprese
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PROSPETTIVE DELLO SMART WORKING
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Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e da un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.

La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).

Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento sia economico che normativo rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella Circolare n. 48/2017.

A partire dal 15 novembre 2017, le aziende sottoscrittrici di accordi individuali di smart working possono procedere al loro invio attraverso l’apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nell’invio dell’accordo individuale dovranno essere indicati i dati del datore di lavoro, del lavoratore, della tipologia di lavoro agile (tempo determinato o indeterminato) e della sua durata. Sarà, inoltre, possibile modificare i dati già inseriti a sistema o procedere all’annullamento dell’invio.

Le aziende che sottoscrivono un numero di accordi individuali elevato potranno effettuare la comunicazione in forma massiva.

Il lavoro agile nasce, però, antecedentemente alla legge del 2017, essendo stato regolamentato dal legislatore in primis con la legge delega n. 124/2015 rubricata “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, il cui articolo 14 è intitolato “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”.

Lo smart working, di per sé, consiste in una rivoluzione organizzativa e di processo. Rivoluzione perché scardina alla base consuetudini e approcci tradizionali e consolidati nel mondo del lavoro subordinato, basandosi su una cultura orientata ai risultati e su una valutazione legata alle reti performative.

Bisogna comunque sempre tener presente che adottare lo Smart Working non vuol dire soltanto lavorare da casa e utilizzare le nuove tecnologie, lo Smart Working non è il telelavoro: è anche, e soprattutto, un paradigma che prevede la revisione del modello di leadership e dell’organizzazione, rafforzando il concetto di collaborazione e favorendo la condivisione di spazi. Nell’ottica smart, il concetto di ufficio diventa “aperto”, il vero spazio lavorativo è quello che favorisce la creatività delle persone, genera relazioni che oltrepassano i confini aziendali, stimola nuove idee e quindi nuovo business.

Il nuovo modello di lavoro sarà sempre più orientato verso l’utilizzo dello smart working. Occorrerà un più radicale e necessario ripensamento del rapporto tra persona e lavoro, tra manager e collaboratori, tra fornitore e cliente, tra impresa e ambiente (naturale e sociale), tra banche, persone e imprese.

Lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di lavoro agile deve essere disciplinato da un apposito accordo che deve contenere:

  • la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore;
  • con riferimento alle prestazioni svolte al di fuori dei locali aziendali, la disciplina dell’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della L. 300/1970, nonché l’individuazione delle condotte che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari;
  • la disciplina dei tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure (tecniche ed organizzative) necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

L’introduzione di forme innovative di lavoro può determinare benefici in termini di riduzione delle emissioni di agenti inquinanti, di un aumento della produttività e della riduzione delle assenze per malattia.

L’analisi fatta nel 2015 dall’Università di Stanford aveva stimato per un’azienda di servizi un aumento della produttività del 13%.

Uno studio più recente basato sui dati raccolti in tre anni di osservazione e che ha coinvolto 250 persone operanti in 21 imprese, piccole medie e grandi, riporta i seguenti dati medi per dipendente: 2.400 chilometri percorsi in meno, sette giorni guadagnati e 270 chili di anidride carbonica non immessi nell’aria con un risparmio di circa 1300 euro a dipendente.

Tra i benefici del lavoro agile, inoltre, c’è anche il poter realizzare un migliore equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, poiché ci si può organizzare in modo autonomo in merito a tempo e spazio per lo svolgimento del lavoro, con una conseguente diminuzione dello stress da lavoro.

È ovvio, però, che si devono considerare sempre i singoli casi, poiché i benefici o gli svantaggi derivanti dal lavorare da remoto dipendono anche dalle peculiarità caratteriali individuali: bisogna sempre individuare ciò che funziona meglio per ogni persona.

Non meno importante per garantire una buona riuscita dei risultati lavorativi, inoltre, è l’organizzazione manageriale dell’azienda, che deve garantire ai dipendenti l’accesso in cloud ai documenti e l’utilizzo in sicurezza dei propri dispositivi tecnologici, anche quando tornano sul luogo di lavoro, con un approccio definito come “Bring you own device”.

Lo scenario del futuro del lavoro agile è difficile da immaginare, ma di certo sappiamo che è totalmente scorretto asserire che lo smart working non sarà più impiegato nel settore pubblico perché nelle sue dichiarazioni il Ministro Brunetta ha invece parlato di riorganizzazione del sistema del lavoro agile.

I punti su cui avverrà questa riorganizzazione sono:

  • La qualità e la fruizione dei servizi resi all’utenza dovranno mantenere i loro standard e non potranno subire diminuzioni causa personale in regime di lavoro agile;
  • Per la trasmissione dei dati le PA useranno appositi cloud o piattaforme tecnologiche verificate per garantire la sicurezza tra amministratore e lavoratori;
  • Prevedere che siano creati piani per lo smaltimento degli arretrati.

Ma soprattutto un aspetto rilevante espressamente normato già nel Decreto Legge n. 127/2021 è il seguente: lo smart working sarà oggetto di una contrattualizzazione tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e i sindacati del pubblico impiego e, nelle more dell’accordo, è concessa discrezionalità alle amministrazioni di individuare le modalità opportune per applicare il lavoro agile ove indifferibile.

Tags: Lavoro AgileLegge n. 81/2017Smart workingTelelavoro
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