Il caso che ha portato a questa sentenza riguarda un uomo che è stato coinvolto in un procedimento penale e successivamente assolto. Nonostante ciò, una testata locale di un grande gruppo editoriale aveva riportato la notizia del coinvolgimento dell’uomo nel procedimento penale senza aggiornarla con l’esito del processo. L’uomo aveva quindi richiesto la rimozione della notizia e il risarcimento del danno subito per la pubblica esposizione sul web della notizia non aggiornata, durata per oltre un decennio.
I giudici di merito avevano respinto la richiesta di risarcimento dichiarando cessata la materia del contendere, poiché la testata si era attivata rapidamente per rimuovere l’articolo a seguito della richiesta dell’interessato. A seguito di questa decisione il ricorrente ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando il mancato risarcimento per i danni reputazionali generati dalla permanenza sul web della notizia non aggiornata.
In sintesi, la Corte di Cassazione (con la sentenza n° 6116\2023) ha stabilito che, sebbene la pubblicazione di una notizia non aggiornata non costituisca di per sé un illecito, il soggetto interessato ha il diritto di richiederne l’aggiornamento o la rimozione. In caso di ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito, l’interessato ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito.
Questa sentenza rappresenta un importante principio di diritto per la tutela della reputazione delle persone coinvolte in procedimenti penali e per la corretta informazione del pubblico da parte dei siti di giornalismo online.
La Corte ha sostenuto che non esiste un obbligo generale e assoluto di aggiornamento costante delle notizie sui siti web delle testate giornalistiche, in quanto ciò imporrebbe un onere troppo gravoso per le testate giornalistiche e potrebbe non corrispondere a un concreto interesse dei soggetti cui si riferiscono le notizie. Nonostante ciò, la Corte ha riconosciuto il diritto della persona danneggiata dalla persistenza di una pubblicazione pregiudizievole di richiedere l’aggiornamento del sito o la rimozione della notizia e ha stabilito che il rifiuto ingiustificato di aggiornamento o rimozione potrebbe integrare una condotta illecita tale da giustificare il risarcimento del danno prodottosi a partire dalla richiesta di aggiornamento/rimozione.
La Corte ha ritenuto che questa soluzione rappresenti un ragionevole bilanciamento dei contrapposti interessi, in linea con quanto già stabilito dalla giurisprudenza in materia di diritto all’aggiornamento o alla cancellazione dei dati personali.
(S.F.)