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IL REQUISITO DELLA CONTINENZA AI FINI DELL’INTEGRAZIONE DEL DIRITTO DI CRITICA

La novità della sentenza n. 34057/2024 della sezione quinta penale della Corte di cassazione penale riguarda il tema del requisito della continenza relativo al corretto esercizio del diritto di critica

by Redazione
19 Settembre 2024
in Diffamazione
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IL REQUISITO DELLA CONTINENZA AI FINI DELL’INTEGRAZIONE DEL DIRITTO DI CRITICA
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L’imputata, condannata in primo ed in secondo grado di giudizio, contestava le opere di arredo urbano disposte dall’amministrazione comunale con modalità tali da offendere l’onore e la reputazione del sindaco della città. 

Con il suo cellulare la condannata riprendeva l’esecuzione delle opere proferendo espressioni lesive della personalità del sindaco, per poi pubblicare il video contenenti le immagini riprese e i commenti offensivi sul profilo Instagram.

Avverso la sentenza della Corte di appello, di cui chiedeva l’annullamento, proponeva ricorso per cassazione l’imputata, articolando quattro motivi di ricorso.

In particolare, per ciò che interessa, con il terzo motivo, la ricorrente lamentava la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell’esimente del diritto di critica politica.

Occorre innanzitutto premettere che è legittima l’acquisizione come documento di una pagina di un “social network” mediante la realizzazione di una fotografia istantanea dello schermo (“screenshot”) di un dispositivo elettronico sul quale la stessa è visibile (cfr. Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Rv. 280758), come nel caso concreto fatto dalla persona offesa che aveva immortalato le espressioni offensive mediante screenshot.

Inoltre, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di un “social network” (come ad esempio “Instagram” o “Facebook”), integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, c.p., sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (cfr. Sez. 5, n. 13979 del 25/01/2021, Rv. 281023). Corretto, pertanto, risultava essere il capo di imputazione per diffamazione aggravata contestato all’imputata.

Ebbene, la Cassazione ribadisce che in tema di delitti contro l’onore, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale (cfr. Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, Rv. 283964).

Con particolare riferimento a quest’ultimo profilo, si è opportunamente chiarito che, in tema di diffamazione, nel caso di condotta realizzata attraverso “social network”, nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell’eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo (cfr. Sez. 5 , n. 8898 del 18/01/2021, Rv. 280571).

La fattispecie concreta portata all’attenzione della Suprema Corte nella sentenza sopra citata da ultimo riguardava in particolare la pubblicazione di commenti “ad hominem” umilianti e ingiustificatamente aggressivi su una bacheca “Facebook”.

Pertanto nel caso concreto, la Cassazione ha ritenuto di gran lunga violato il requisito della continenza del diritto di critica poiché l’imputata aveva utilizzato espressioni sprezzanti nei video pubblicati su “Instagram”, la quale si rivolgeva al Sindaco, chiamandolo “pagliaccio”; “cane”; “cialtrone”; gli annunciava che il suo destino sarebbe stato quello di “tornare a cuccia”, come cani; derideva oltretutto il fisico del sindaco, insistendo sul fatto che quest’ultimo era ingrassato (sull’idoneità delle offese riferite all’aspetto fisico della vittima a integrare il reato di cui all’art. 595, c.p., si veda. Cass. Pen, Sez. 5, n. 27922 del 22/02/2018, Rv. 273229).

di Daniele Concavo – Avvocato del Foro di Milano con particolare esperienza nel mondo del Fitness e nella tutela della reputazione aziendale e personale.  L’Avv. Concavo è Cultore della materia di Diritto dell’informazione, Diritto europeo dell’informazione e Regole della comunicazione d’impresa con il Professore Ruben Razzante all’Università Cattolica di Milano. 

Tags: Cassazionediritto di criticarequisito della continenzasentenza
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