Il 28 marzo 2023 il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti aveva varato a larga maggioranza la revisione delle linee interpretative dell’art.34 della legge 69 del 1963. Ne sarebbe stata data successiva comunicazione a commento della delibera del 28 marzo 2023 in cui si dice:“In base al nuovo testo, frutto di una proficua e leale collaborazione con il Ministero della Giustizia, i Consigli regionali dell’Ordine, nella loro autonomia, potranno procedere all’iscrizione al registro dei praticanti a seguito dell’accertamento del lavoro giornalistico svolto. Tale modalità consente, in aggiunta alle altre previste dalla legge, l’avvio del praticantato anche in assenza di una testata e di un direttore responsabile”.
Fermo restando che la delibera del 28 marzo 2023 non contiene alcun riferimento all’art. 34 della legge professionale, il Ministero della Giustizia è intervenuto ribadendo che la riforma della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti spetta esclusivamente al Parlamento. questo significa che Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti non può mai sostituirsi alle Camere nel dare nuovi criteri interpretativi dell’art. 34 e che nessuna riforma del praticantato dei giornalisti si potrà mai fare se non in presenza di una specifica legge del Parlamento.
Il Direttore Generale del Ministero della Giustizia Giovanni Mimmo afferma che “il complesso normativo contenuto negli art. 33 e 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e nell’art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, stabilisce in modo chiaro e univoco i requisiti e le modalità per l’iscrizione nel registro dei praticanti, ancorandola al riferimento diretto e ineludibile a una testata e un direttore responsabile. Ne consegue, inevitabilmente, che l’unica possibile accezione di legittimità dei criteri “interpretativi” adottati con la delibera del 28 marzo 2023 da codesto Consiglio Nazionale può risiedere in un loro affiancamento a quelli di matrice legale: questi, invero, sono attualmente vigenti e non possono in alcun modo essere pretermessi, sino a quando, per ipotesi, non dovessero essere modificati dal legislatore […] Nessuna riforma del praticantato dei giornalisti si potrà mai fare se non in presenza e per via di una specifica legge del Parlamento”.
il Direttore Generale del Ministero della Giustizia invita infine con urgenza il Consiglio Nazionale a rettificare il comunicato relativo ai criteri indicati nella delibera del 28 marzo 2023 e si invitano i Consigli regionali a fare riferimento alle previsioni contenute nelle norme primarie che regolamentano la professione del giornalista, “al fine di non consentire accesso indebito a soggetti privi dei requisiti imposti dal quadro normativo attualmente vigente”.
C.D.G.