Il diritto all’immagine tutela la circolazione delle proprie immagini, facendo in modo che queste non vengano divulgate, esposte o comunque anche solo pubblicate senza il proprio consenso e fuori dai casi previsti dalla legge.
Pratica comune infatti è ormai quella di ritrovare su internet o sui social network foto da noi pubblicate, che ritraggono noi stessi o amici e parenti, riutilizzate da terze persone. Sebbene generalmente i profili social siano liberamente accessibili e resi pubblici, non esiste alcun regolamento che consenta di appropriarsi liberamente dei contenuti che vengono pubblicati.
Nella nostra Costituzione non ritroviamo nulla riguardo il diritto all’immagine che, tuttavia, viene inserito nell’ambito dei diritti della personalità (art.2 Cost.) in quanto rappresenta un’espressione del diritto alla riservatezza, con l’obiettivo di proteggere la privacy di una persona.
La normativa di riferimento che integra tutto ciò è l’art.10 c.c. (Codice Civile) che disciplina l’abuso dell’immagine altrui, imponendo il risarcimento dei danni e la cessazione dell’abuso da parte di colui che espone o pubblica l’immagine, fatta eccezione ovviamente per i casi in cui l’esposizione o la pubblicazione sono consentite dalla legge o con pregiudizio al decoro e alla reputazione della persona stessa o dei congiunti. È necessario, tuttavia, integrare questo articolo con l’art.96 L. n 633/41 (Legge sul Diritto d’Autore) secondo il quale è necessario il consenso della persona affinché la sua immagine venga esposta, riprodotta o messa in commercio.
Il principio del consenso, introdotto dalla Legge sul Diritto d’Autore, fa eccezione anch’esso per i casi previsti dalla legge ed è inoltre possibile revocarlo da parte del soggetto interessato in un secondo momento.
Il consenso non è necessario nei casi in cui si tratta di immagini diffuse per motivi di interesse scientifico, didattico, giudiziario, culturale o di prevalente interesse pubblico. In ogni caso non è permessa la pubblicazione di immagini che ritraggono vittime di violenza sessuale, minori coinvolti in procedimento penale o persona privata della libertà personale, salvo il loro consenso.
In caso dunque di utilizzo della nostra immagine senza consenso come procedere?
Le due possibili soluzioni conducono verso un’azione inibitoria volta a far cessare il comportamento vietato e al risarcimento del danno, non patrimoniale (riguarda eventuali dolori fisici o psichici subiti dalla vittima) e patrimoniale, laddove si sia verificato un danno economico per la vittima.
Rientrando il diritto all’immagine nell’ambito dei diritti alla persona, si applica l’art. 2043 c.c. secondo il quale “è tenuto al risarcimento del danno il soggetto che con un fatto doloso o colposo rechi ad altri un danno ingiusto”.
Il discorso può farsi più complicato in presenza di profili social fake, ai quali è difficile risalire: in questi casi, una sorta di responsabilità di vigilanza è affidata ai così detti hosting provider, ovvero coloro che mettono a disposizione gli spazi internet per la creazione e messa online di blog, siti e software.
Il consiglio è sempre quello di usare i social e diffondere contenuti in modo responsabile.