Autovelox e sistemi di rilevamento automatico delle infrazioni ai semafori non possono essere dotati anche di funzioni in grado di verificare che le vetture in transito siano in regola con la polizza Rc auto o la revisione, perché tali apparecchiature violano la normativa sulla privacy.
I giudici hanno ricordato che gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali perché le targhe degli automezzi sono a tutti gli effetti informazioni che permettono di risalire all’identità dei loro proprietari rendendoli quindi identificabili ai sensi dell’art.4 del Regolamento UE 2016/679 (Gdpr), e perciò si applica la normativa sulla protezione dei dati personali.
Il tribunale amministrativo del Veneto ha quindi richiamato il provvedimento sulla Videosorveglianza dell’8 aprile 2010 emanato dal Garante per la Privacy, secondo cui al punto 5.3.1 “l’utilizzo di tali sistemi è lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare”, e pertanto non è ammessa la registrazione e l’utilizzo, in modo massivo ed indifferenziato, dei dati di tutti i veicoli circolanti nel tratto di strada sottoposto a controllo, perché tale prassi è in contrasto con la disciplina vigente in materia di tutela della riservatezza.
Un ilevatore di infrazioni regolarmente omologato deve considerare solo i veicoli con cui è stata commessa una violazione del Codice della Strada, conservandone solo i dati strettamente necessari, come la foto scattata, il giorno e l’ora, la targa e le caratteristiche dell’illecito, scartando invece in automatico i dati di tutti gli altri veicoli che non hanno commesso infrazioni.
Per gli automobilisti che ricevono una multa comminata tramite un rilevatore automatico che contesta la polizza assicurativa non pagata o la revisione scaduta, rimangono validi i chiarimenti forniti precedentemente dal Ministero dell’Interno con la Circolare del 3 luglio 2020, in cui veniva specificato che, seppure in determinati casi sia possibile la contestazione differita, la sanzione è valida solo se c’è la presenza di un operatore di polizia che accerti l’effettività delle irregolarità rilevate.