Negli ultimi anni il mondo del giornalismo ha subito importanti cambiamenti, a cui occorre adattarsi. Per questo motivo è stato necessario un aggiornamento dei criteri interpretativi dell’articolo 34 della legge professionale adottati il 5 luglio 2002.
In particolare, la norma riguardante l’iscrizione al Registro dei praticanti da parte dei Consigli regionali dell’Ordine richiede una documentazione precisa sulla continuità dell’attività giornalistica, svolta in maniera sistematica. Ciò comprende la produzione giornalistica e la prova della retribuzione del lavoro, anche senza il vincolo della subordinazione, con la percezione di un reddito professionale equiparabile al minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal C.N.L.G., unitamente alla documentazione fiscale.
Il Consiglio regionale deve valutare la produzione giornalistica congrua in relazione alla tipologia di attività e al periodo di svolgimento. Sempre al Consiglio regionale dovranno essere mostrate prove della retribuzione, quali il contratto di lavoro, la certificazione unica, la certificazione dei compensi e delle ritenute, pagamenti tracciabili e versamenti previdenziali.
Per quanto riguarda lo svolgimento del praticantato, l’Ordine regionale svolge un’attività di vigilanza, anche attraverso la designazione di un giornalista professionista come tutor. Il tutor deve essere in regola con gli obblighi formativi ed avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all’elenco professionisti.
Il professionista affidatario è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente.
Il tutor consegna al Consiglio regionale dell’Ordine una relazione semestrale in merito alle attività svolte, mentre il Consiglio nazionale e i Consigli Regionali organizzano corsi gratuiti di preparazione deontologica del praticante con frequenza almeno semestrale e per un totale complessivo di 36 ore.
Dopo 18 mesi di praticantato il Presidente dell’Ordine regionale acquisita la relazione finale del tutor e, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, rilascia la dichiarazione di compiuta pratica di cui all’articolo 43, comma 3, del D.P.R. 115/1965. Inoltre, è prevista la frequenza di un corso di preparazione alla prova di idoneità professionale organizzato dal Consiglio nazionale o dai Consigli regionali dell’Ordine.
(S.F.)