Secondo l’Autorità per la tutela della privacy sono troppi i profili critici emersi dall’esame dei referendum, istituti di democrazia diretta costituzionalmente garantiti. Infatti, il testo che è stato sottoposto al Garante non presenta ancora quelle tutele che permetterebbero il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini.
La piattaforma utilizzata per la raccolta firme è un’infrastruttura complessa, divisa in un’area pubblica e una privata. La prima permette la consultazione delle proposte referendarie e delle proposte di legge popolare, mentre la seconda è di pertinenza del personale dell’ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione, i promotori e i cittadini che intendono sottoscrivere le proposte.
La Costituzione e la legge sul referendum stabiliscono che il trattamento dei dati dei sottoscrittori compete a soggetti quali promotori, partiti politici, ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione, Camera alla quale viene presentata la proposta di legge. A questi l’ordinamento conferisce funzioni delicate e costituzionalmente garantite.
Il Dpcm, invece, prevede l’intervento di ulteriori soggetti: il gestore della piattaforma e la Presidenza del Consiglio. Quest’ultima è chiamata a realizzare la piattaforma e, fino all’attivazione delle utenze dell’Ufficio centrale per il referendum, anche ad inserire i dati dei cittadini che sottoscrivono il referendum e abilitare l’accesso dei promotori. Inoltre deve individuare il gestore della piattaforma, ossia una persona giuridica che dovrà occuparsi dello sviluppo tecnologico dell’infrastruttura. I profili tecnici della piattaforma compariranno in un manuale operativo, redatto dal gestore stesso e non sottoposto all’esame del Garante e del Ministero della Giustizia. Questo rinvio al manuale operativo è però incompatibile con la legge e non offre le adeguate garanzie di protezione dei dati personali dei profili. Infatti, il Regolamento europeo prevede rigorose tutele a garanzia della riservatezza dei dati riguardanti i sottoscrittori di una proposta di referendum o di un progetto di legge; questo perché tali informazioni, oltre ad indicare la partecipazione o meno a una consultazione referendaria, rivelano le opinioni o la posizione politica del sottoscrittore.
Lo schema di dpcm, secondo il Garante, deve quindi subire un’attenta revisione del testo. L’autorità vuole evitare che si verifichino trattamenti non conformi di dati, per questo ha indicato al Ministero una precisa serie di condizioni e osservazioni da rispettare durante il lavoro di revisione.
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