Se si ritiene che il proprio account sia stato disabilitato per un errore e prima della disabilitazione Facebook non ha fornito le informazioni necessarie a comprendere ragioni della disabilitazione, la prima cosa da fare è quella di seguire la procedura consigliata dal social nella pagina dedicata del Centro di Assistenza.
In genere il Centro Assistenza non fa attendere molto per una risposta, nel giro di 24-48 ore si è in grado, infatti, di conoscere i motivi della decisione.
Facebook, a volte, agisce come se fosse il giudice di sé stesso con decisioni inappellabili, ma in realtà non potrebbe, ed è per questo motivo che scatta la tutela giudiziaria, come nel caso del Tribunale di Bologna che nel 2021 ha condannato Facebook al risarcimento dei danni provocati ad un iscritto per l’immotivata cancellazione del suo profilo.
In quel caso la cancellazione era avvenuta dopo dieci anni di intenso utilizzo, non era stata comunicata all’interessato ed è rimasta immotivata anche in corso di causa. Inoltre, l’utente che ha lamentato la ritorsione era un avvocato, che ha fatto valere una singolare circostanza: il suo profilo era sparito proprio quando egli aveva ricevuto mandato per difendere altri utenti che erano stati bannati dal social.
Il Tribunale di Bologna ha riconosciuto espressamente che si possono chiedere i danni a Facebook se cancella il profilo. In questo caso ha ravvisato nella condotta di Facebook una violazione degli obblighi di correttezza e di buona fede, poiché “la rimozione di contenuti e la sospensione o cancellazione di account è prevista soltanto per le giuste cause indicate nel regolamento contrattuale, con obbligazione per il gestore di informare l’utente delle ragioni della rimozione”.
Insomma, Facebook non può agire improvvisamente e senza comunicare i motivi della sua decisione. La sentenza spiega come la rimozione di un profilo personale o di una pagina ad esso collegata, in carenza di qualsiasi violazione delle regole contrattuali da parte dell’utente, e in carenza di qualsiasi informazione all’utente delle ragioni della rimozione, configura un inadempimento del gestore.
Ciò significa che Facebook è tenuto a provare i motivi giustificativi della rimozione del profilo, spiegando in cosa consiste la violazione delle condizioni d’uso da parte dell’utente: se non lo fa – sottolinea la sentenza – si ravvisa una “manifesta inottemperanza agli obblighi informativi” e tale comportamento costituisce un “inadempimento della società rispetto all’obbligazione assunta di mantenere il profilo e la pagina Facebook”.
La quantificazione del risarcimento del danno deve tener conto della violazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e di svolgere la propria vita di relazione, che sono diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti.
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