Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, la cd. direttiva whistleblowing. Il decreto legislativo aveva ricevuto parere favorevole del Garante privacy a gennaio.
Tutelare il whistleblower significa proteggere le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. La tutela del whistleblower è un diritto fondamentale, riconosciuto a livello internazionale e rappresenta un’estensione del diritto di libertà di espressione.
Tale tutela si concretizza nella impossibilità di subire ritorsioni a seguito delle segnalazioni senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato. Nel decreto legislativo sono ad esempio citati il licenziamento, la sospensione, la retrocessione di grado o la mancata promozione, il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria, la coercizione, l’intimidazione, la discriminazione, il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine e ogni altra perdita di opportunità economiche.
Le tutele del decreto legislativo si applicano a coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.
Le segnalazioni vanno fatte all’Autorità nazionale anticorruzione e potranno essere effettuate tramite piattaforma informatica in forma scritta o orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), oppure se la persona lo richiede anche attraverso un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole. La risposta alla segnalazione deve avvenire entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, entro sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna.
Il decreto entrerà in vigore il 15 luglio 2023 e si applicherà a tutti i datori di lavori del settore pubblico e privato, a prescindere dall’adozione del modello organizzativo 231.
(C.D.G.)