L’espressione telemarketing fa riferimento a tutte quelle attività promozionali e di vendita che prevedono che l’azienda contatti via telefono, in maniera più o meno diretta a seconda che abbia operatori interni o si affidi a call center esterni, i propri clienti o potenziali tali.
A seconda dell’attività che si fa, cambia il tipo di consenso da chiedere. “Dovranno raccogliere consensi specifici per le singole finalità (marketing, profilazione, ecc.), informare in maniera precisa le persone contattate sull’uso dei loro dati, assicurando il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy (opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati)”, spiega il Garante.
Per quanto riguarda il consenso, la norma di riferimento è l’articolo 130 del Codice Novellato. Il comma 1 dell’articolo 130 afferma che «l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell’interessato». Quindi, per le comunicazioni automatizzate serve sempre il consenso preventivo, mentre per le chiamate tramite operatore il regime è di opt-out perché quando il nome, il cognome, il numero di telefono e l’indirizzo postale di una persona sono su un elenco cartaceo ed elettronico disponibile al pubblico – ad esempio gli elenchi telefonici – è possibile contattarla per fare delle chiamate telefoniche, a meno che quel numero o quell’indirizzo non siano inseriti nel Registro delle Opposizioni.
Il Registro delle Opposizioni è stato istituito nel 2010 con un Decreto della Presidenza della Repubblica per dare la possibilità di fare marketing tramite chiamate con operatore o con la posta cartacea alle persone che non si sono opposte.
Quindi, l’azienda che vuole fare telemarketing, tramite chiamate telefoniche con operatore, deve prima registrarsi nel Registro delle Opposizioni, pagare una tariffa e poi dare la lista dei contatti alla Fondazione Ugo Bordoni che gestisce il Registro. Gli addetti della Fondazione faranno poi una scrematura ed elimineranno dalla lista le persone che si sono opposte all’uso del loro indirizzo o del numero di telefono per le attività di telemarketing. Una volta ricevuta la lista sfoltita, l’azienda avrà un lasso di tempo preciso in cui fare la campagna di marketing, che è di 15 giorni per le campagne telefoniche e di 30 giorni per quelle per posta cartacea.
L’azienda, qualora contatti una persona per la prima volta, deve dare l’informativa in forma semplificata, eventualmente rinviando ad un sito internet e deve verificare che il numero di telefono non rientri nel Registro delle Opposizioni. Qualora invece si sia già data l’informativa, l’azienda deve mettere a conoscenza l’utente dei suoi diritti di opposizione, informarlo che esiste il Registro delle Opposizioni e spiegargli perché e come viene fatta la raccolta dei suoi dati. Per esempio, se il call center a cui l’azienda si appoggia è al di fuori dell’Ue, deve essere comunicato a chi riceve la chiamata e dargli anche la possibilità di avere il servizio attraverso un operatore dell’Unione europea.
Per contrastare il fenomeno dei call center abusivi il Codice di condotta del Garante Privacy stabilisce l’applicazione di una penale o la mancata corresponsione della provvigione per ogni contratto stipulato a seguito di un contatto promozionale senza consenso.
C.T.