Negli ultimi anni, scuola e innovazione hanno finito per intrecciarsi sempre di più. Ne deriva che, anche in ambito scolastico, è diventato più importante che mai garantire i principi che regolano il trattamento dei dati personali, in particolare perché questi sono riferiti, in gran parte, a minori.
Per questo motivo, nel 2012, il Garante della privacy aveva pubblicato un vademecum intitolato “La privacy a scuola”. Nel 2016 ne è stata pubblicata una versione aggiornata intitolata “La scuola a prova di privacy”, finalizzata a integrare il precedente documento, concentrandosi, in misura maggiore, su tematiche quali il cyberbullismo e la pubblicazione di informazioni online. Nel maggio 2023, viene prodotta l’ultima edizione, dove il Garante richiama l’attenzione dei titolari e degli istituti scolastici sulla necessità di eseguire in modo corretto alcune operazioni relative al trattamento dei dati personali poiché, in caso contrario, potrebbero esserci conseguenze negative per gli studenti.
In primo luogo, per quanto concerne l’iscrizione degli studenti a scuola, il vademecum ribadisce l’importanza di raccogliere esclusivamente le informazioni pertinenti alle finalità di iscrizione, al fine di garantire i principi di minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità codificati nell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679. Non ha quindi senso, per esempio, ottenere informazioni sul lavoro dei genitori dell’alunno e, qualora dati di questo tipo fossero funzionali per l’accoglimento di domande d’iscrizione, il Consiglio d’istituto è tenuto a precisare in modo puntuale le motivazioni che rendono indispensabile la raccolta di questi dati. Ma il rispetto delle informazioni personali si estende anche ai momenti della lezione. Di particolare rilevanza è il momento del tema scolastico, in cui i ragazzi potrebbero lasciar emergere nei propri scritti informazioni sensibili. In questo caso, sta alla sensibilità del docente “trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali”. Particolare attenzione viene dedicata anche ai dati personali di natura sensibile riguardanti studenti con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento, oltre che relativi ai precetti religiosi delle famiglie e allo stato di salute degli allievi.
Per quanto concerne le informazioni sulle valutazioni degli studenti, salvo il caso degli esami di Stato, il cui esito è pubblico, “non è ammessa la pubblicazione online degli esiti degli scrutini” e anche “la pubblicazione dei voti online costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva e non conforme all’attuale quadro normativo in materia di protezione dei dati”. Il Garante suggerisce di utilizzare esclusivamente le espressioni “ammesso” e “non ammesso” per segnalare l’avvenuto passaggio alla classe successiva. Per quanto riguarda i voti scolastici, questi devono essere pubblicati in un’area riservata del registro elettronico a cui solo lo studente e la sua famiglia hanno accesso.
Inoltre, quando una scuola decide di pubblicare dati online sul proprio sito, deve ricordarsi che non è consentito diffondere determinate informazioni riguardanti gli studenti. Per essere precisi, il Garante ricorda che non è autorizzata la pubblicazione della composizione delle classi, così come l’identità degli studenti le cui famiglie non hanno ancora pagato la retta o servizi come la mensa, o che usufruiscono gratuitamente dei servizi perché le famiglie sono nella fascia debole.
Infine, nel passaggio di informazioni tra scuola e imprese private, funzionale all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, “le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie, le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le università statali e non” possono procedere ad effettuare le dette comunicazioni solo su richiesta degli studenti interessati e non senza aver previamente provveduto ad informarli debitamente.
SF