Per bullismo ordinariamente si intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione messe in atto da parte di un bambino, di un adolescente o di un gruppo di persone nei confronti di un’altra persona percepita come più debole.
Di nuova generazione è invece il fenomeno del cyberbullismo, una forma di bullismo esercitato online da una persona o un gruppo di persone, che si avvale di varie forme di contatto elettronico, ossia le diverse modalità offerte dai nuovi media, soprattutto dai social network.
Se il bullismo è tradizionalmente inteso come una forma di prevaricazione, singola o di gruppo, che implica un rapporto diretto tra il bullo e le vittima, il fenomeno del cyberbullismo ha confini molto più estesi.
Secondo quanto riportato dagli esperti di Telefono azzurro, il cyberbullismo ha, se possibile, effetti psicologici ancora più devastanti rispetto al bullismo. Nella dimensione virtuale, infatti, le immagini e i commenti utilizzati per compiere atti di cyberbullismo spesso non possono essere cancellati o, se eleminati, hanno comunque raggiunto una diffusione estesa e incontrollata.
La legge 71/2017, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, ha affrontato il delicato tema del cyberbullismo introducendo nuove disposizioni.
La legge consente ai minori che hanno già compiuto 14 anni di chiedere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti a loro riferiti diffusi per via telematica, che ritengono essere atti di cyberbullismo.
Nel caso in cui il titolare del trattamento, il gestore del sito internet o del social media all’interno del quale sono pubblicati tali contenuti non soddisfi la richiesta, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che entro 48 ore si attiva sulla segnalazione.
Tali segnalazioni vanno inoltrate all’Autorità attraverso un modello disponibile su www.garanteprivacy.it/cyberbullismo, all’indirizzo e-mail: cyberbullismo@gdpr.it
C.L.