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I RISCHI PER UN DIPENDENTE CHE USA IL PC AZIENDALE PER SCOPI PERSONALI

L’utilizzo per scopi personali del pc aziendale da parte di un dipendente rientra nella casistica di infrazioni perseguite dalle policy aziendali in ambito digitale

by Redazione
20 Gennaio 2023
in Imprese, Tecnologie
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I RISCHI PER UN DIPENDENTE CHE USA IL PC AZIENDALE PER SCOPI PERSONALI
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Fatta eccezione per eventuali fasce orarie prestabilite o motivi di particolare urgenza, l’utilizzo del pc aziendale da parte di un dipendente è consentito per esclusive ragioni di lavoro.

Le conseguenze di un utilizzo che divaghi da queste dinamiche sono indicate nelle policy aziendali che disciplinano il rapporto datore di lavoro-dipendente riguardo l’utilizzo degli strumenti tecnologici, le quali si soffermano particolarmente su questo aspetto.

Esempi più comuni di navigazione per scopi personali riguardano social network, giochi online, scommesse, pornografia, film e serie tv.

I provvedimenti che l’azienda può adottare nei confronti del dipendente variano, in ordine di gravità, dalla semplice ammonizione fino al licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso) o giusta causa (senza preavviso), in base al regolamento interno.

Altre sanzioni disciplinari possibili sono la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 10 giorni o il trasferimento ad altra sede/reparto.

Oltre al rischio disciplinare, il pc aziendale può anche essere causa di attività di rilevanza penale per il dipendente. Gli articoli 615-ter e 635-bis del Codice penale rimandano infatti rispettivamente all’accesso abusivo e al danneggiamento di un sistema informatico o telematico. Nei casi più gravi laddove sia presente materiale pornografico realizzato con l’utilizzo di minori di anni diciotto, gli articoli del Codice penale a cui si rimanda sono il 600-quater e il 600-quater 1.

In tal caso è la stessa azienda, venuta a conoscenza dei fatti grazie all’attività di controllo prevista nella policy interna, a dover sporgere denuncia presso le autorità competenti (Carabinieri o Polizia di Stato).

L’azienda può ancora chiedere al dipendente il risarcimento dei danni accertati, derivanti dalla condotta di cui lo stesso si è reso responsabile.

La quantificazione dettagliata dei danni e delle somme dovute costituisce anch’essa parte integrante della policy resa nota all’interno dell’ambiente lavorativo. Il risarcimento di norma avviene con una corrispondente trattenuta inserita all’interno del cedolino paga.

Una soluzione proposta al datore di lavoro per evitare di incorrere in questa situazione riguarda l’utilizzo di dispositivi in grado di impedire l’accesso a siti non autorizzati.

Tags: codice penaleimpresePolicy aziendaliTecnologie

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