Il provvedimento interviene sul complesso di adempimenti necessari per gestire i trattamenti effettuati attraverso un sistema di videosorveglianza. Tutto è partito a seguito della segnalazione di un sindacato che lamentava il trattamento illecito di dati personali, attraverso videosorveglianza, in diversi punti vendita della società. Alla denuncia è seguito l’avvio dell’istruttoria da parte del Garante. In base alle dichiarazioni dell’Autorità nel corso del procedimento e della documentazione acquisita, è emerso che la società non ha rispettato la normativa in materia di controllo a distanza.
Infatti, l’art. 4 della l. n. 300 del 1970 prevede la competenza dell’INL al rilascio della autorizzazione amministrativa necessaria ai fini dell’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori per esigenze organizzative e produttive. L’installazione di impianti audiovisivi non può quindi avvenire in assenza di un accordo con i rappresentanti dei lavoratori o di una autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, procedure indispensabili anche per bilanciare l’asimmetria tra datore di lavoro e lavoratore.
A fronte dell’accusa H&M aveva giustificato l’installazione delle telecamere con la necessità di difendersi da furti e di garantire la sicurezza dei dipendenti e del patrimonio aziendale o comunque di aver filmato zone di passaggio. Inoltre, aveva dichiarato di aver informato i dipendenti della presenza degli impianti e che questi fossero stati informati anche rispetto alla figura del titolare del trattamento e di come esercitare i propri diritti. Il posizionamento di informative brevi nelle zone antistanti le zone oggetto di ripresa sarebbe poi stato elemento che dava trasparenza dell’operazione ai clienti.
Considerata la già evidenziata inderogabilità della procedura di autorizzazione, non è stato ritenuto elemento sufficiente, seppur necessario, l’aver informato i dipendenti sulle caratteristiche del trattamento effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza. Sono stati valutati i considerevoli periodi di tempo nei quali la Società ha utilizzato sistemi di videosorveglianza senza garanzia, il numero rilevanti di interessati coinvolti e la circostanza che la violazione ha riguardato diverse sedi e diversi profili. La natura della violazione è stata considerata quindi rilevante e, tenuto conto della cooperazione di H&M per porre rimedio alle violazioni, la società dovrà versare 50.000 euro.
(C.D.G.)