La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha affrontato la questione della vendita online di medicinali senza prescrizione nella causa C-606/21, delineando le condizioni per il divieto di un servizio che facilita l’acquisto di tali prodotti tra farmacisti e clienti.
Il caso riguarda una società che gestisce un sito web per l’acquisto di farmaci non prescrivibili, collegando i clienti ai siti delle farmacie. Questa società, non essendo gestita da un farmacista qualificato, è stata accusata di violare la legge francese che vieta la vendita di medicinali da parte di non farmacisti.
La Corte d’appello di Parigi ha quindi chiesto alla CGUE se questo tipo di attività rientrasse nei servizi dell’informazione e se gli Stati membri potessero vietarne la fornitura. La CGUE ha stabilito che mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita di medicinali è considerato come un servizio dell’informazione. La sentenza precisa che se il fornitore del servizio non è un farmacista e vende direttamente i medicinali, lo Stato membro può vietargli la prestazione del servizio. Tuttavia, se il servizio è limitato a mettere in contatto acquirenti e venditori senza effettuare la vendita effettiva, allora il divieto non si applica, poiché la società partecipa solo al commercio elettronico, senza vendere direttamente i prodotti.
La CGUE ha anche chiarito che sebbene gli Stati membri abbiano il potere di regolare chi può vendere medicinali online senza prescrizione, essi devono garantire che tali prodotti siano accessibili tramite servizi online e che il divieto non si applichi ai medicinali non soggetti a prescrizione. Questa interpretazione si basa sull’articolo 85 quater della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
LG