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MOLESTIE SU INSTAGRAM E FACEBOOK: NON SUSSISTE IL REATO

Lo stabilisce la sentenza n. 40033 depositata il 3 ottobre 2023 della Cassazione sezione I con la quale viene assolta una donna accusata di molestie sui social

by Redazione
23 Ottobre 2023
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MOLESTIE SU INSTAGRAM E FACEBOOK: NON SUSSISTE IL REATO
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Non si configura il reato di molestia nel caso di messaggi inviati tramite i social Instagram e Facebook. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione sezione I con la sentenza numero 40033 depositata il 3 ottobre 2023, previsto dall’articolo 660 Cp.

La norma ex articolo 660 Cp, persegue le interferenze sgradite nella vita privata compiute “col mezzo del telefono” e comprende anche i messaggi telematici soltanto se c’è un’intenzione immediata fra mittente e destinatario, che la rende invasiva come la tradizionale chiamata.

Il punto cruciale secondo la Cassazione è la possibilità del destinatario la comunicazione di sottrarsi all’interazione immediata con il mittente e di porre un filtro alla comunicazione a distanza permettendogli di decidere di non essere raggiunto dalla stessa.

Accolto il ricorso dell’imputata: è assolta perché il fatto non sussiste mentre il sostituto pg concludeva per l’inammissibilità. Cade la condanna a due mesi d’arresto inflitta dalla Corte d’appello, che pure ha riqualificato l’originaria imputazione di stalking: la donna inviava messaggi su Facebook e Instagram ai genitori adottivi dei sui figli naturali, postando sui social foto dei ragazzi con la scritta “i miei figli”. Nonostante le sue azioni potessero turbare i destinatari, la Corte ha stabilito che non si trattava di molestia ai sensi dell’articolo 660, proprio perché non vi era quell’interazione immediata tipica delle chiamate telefoniche.

La norma che persegue le molestie risale al 1930: si tratta dunque di capire se e quanto può comprendere le modalità d’interferenza non gradita nelle vite altrui create dallo sviluppo tecnologico e non prevedibili dal legislatore dell’epoca.

Da una parte l’espressione “col mezzo del telefono” utilizzata dalla disposizione va intesa come riferita all’utilizzo delle linee e non dell’apparecchio come dispositivo elettronico in quanto tale; dall’altra la messaggistica istantanea può arrecare molestia soltanto se il mezzo utilizzato risulta invasivo esattamente come la chiamata telefonica.

Sebbene inviare messaggi indesiderati su Instagram e Facebook possa essere percepito come invasivo e molesto, la legge attuale, come interpretata dalla Cassazione, non lo considera un reato di molestia. Tuttavia, è fondamentale ricordare che comportamenti ripetuti e minacciosi possono rientrare nel reato di stalking, una questione ben più grave.

 

C.L.

Tags: CassazioneFacebookInstagramreato di molestia
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