L’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio perdura finché il genitore non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica o è stato posto nelle condizioni di poter essere autosufficiente, anche dopo la sua maggior età.
Con la sentenza n. 11413/2021 Tar Lazio ha stabilito che il genitore divorziato che corrisponde un assegno di mantenimento è legittimato ad accedere al curriculum di studi universitari del proprio figlio al fine dell’eventuale revisione dell’obbligo di assegno.
Con questa sentenza Tar Lazio va contro la decisione dell’Università che aveva rifiutato la richiesta da parte del padre di accesso agli atti affermando che riguardavano la sfera personale e la “privacy” della figlia studentessa, e sostenendo che secondo il proprio regolamento interno tali dati “sono sottratti all’accesso per motivi di riservatezza”, e senza il consenso della diretta interessata le informazioni non potevano essere trasmesse neppure al padre.
La sentenza capovolge questa pronuncia, sancendo che il genitore ha nei confronti dei figli, sia pure maggiorenni, non solo dei doveri, compreso l’obbligo di contribuire alle spese per gli studi universitari, ma anche dei diritti, tra cui quello di conoscere gli elementi chiave del loro rendimento scolastico, ovviamente nel rispetto del dettato costituzionale che sancisce il “diritto-dovere” dei genitori di istruire ed educare i propri figli. Quindi pieno accesso del genitore agli atti riguardanti l’effettiva iscrizione all’università del figlio, ma anche a quelli sugli esami sostenuti e superati.