Arriva dal giudice di Pace di Frosinone una delle prime bocciature allo stato di emergenza del Governo e l’illegittimità dei Dpcm emanati tra marzo e aprile per imporre ai cittadini il divieto di entrata e uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati. Con la sentenza n. 516 del 15 luglio scorso depositata il 29 luglio, il giudice di Pace di Frosinone ha accolto il ricorso di una cittadina contro la sanzione amministrativa comminatele dalla polizia stradale per aver violato il divieto di spostamento. Il giudice ha, in prima battuta, bocciato la dichiarazione dello stato di emergenza che, a suo dire, viola gli articoli 95 e 78 della Costituzione ed è dunque illegittima perché emanata in assenza dei presupposti legislativi. L’articolo 7 del decreto legislativo 1/2018 su cui poggia l’ordinanza del Governo sull’emergenza sanitaria non fa riferimento a ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario. Secondo il giudice, quella norma riguarda emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.
Il giudice di Pace di Frosinone ritiene che, essendo illegittima l’ordinanza, sono anche illegittimi i Dpcm emanati e sottoscritti da Giuseppe Conte e richiama la giurisprudenza costituzionale per motivare il fatto che i Dpcm sono atti amministrativi e dunque annullabili da un giudice ordinario senza che questi sia obbligato a inviarli al giudizio della Corte costituzionale.
Secondo la sentenza di Frosinone, il divieto di spostamento se non per comprovate esigenze configura «un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare» che nel nostro ordinamento giuridico penalistico è previsto come sanzione penale restrittiva della libertà personale. Anche in questo caso, per il giudice di Pace di Frosinone il Dpcm sarebbe in contrasto con l’articolo 13 della Costituzione secondo cui le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su motivato atto dell’autorità giudiziaria. E richiamando ancora la giurisprudenza della Corte costituzionale, il giudice di Frosinone ricorda che la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio, il divieto di accedere ad alcune zone circoscritte in quanto infette, «ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare» (Corte Costituzionale, n. 68 del 1964).
In sostanza il divieto circolazione preclude l’accesso a luoghi specifici, mentre il divieto di spostamento riguarda direttamente la persona e non i luoghi e dunque si tratta di una limitazione alla libertà personale che solo l’autorità giudiziaria con atto motivato può disporre.