Il riferimento normativo in ambito di sanificazione degli ambienti è rappresentato dal Decreto Ministeriale n. 274 del 7 luglio 1997 (DM 274/1997) e dalla Legge 82/1994 che disciplinano le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, stabilendo i requisiti che devono essere soddisfatti dalle imprese che intendono intraprendere le suddette attività. L’articolo 1 del DM 274/1997 definisce cosa si debba intendere per pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione stabilendo inoltre i requisiti (di capacità economico-finanziaria, tecnico organizzativi e di onorabilità) richiesti per l’esercizio di tali attività.
In generale, in merito all’uso dei prodotti si fa presente che quando l’attività di sanificazione (pulizia e/o disinfezione) è effettuata in proprio (ovvero non usufruendo di una ditta specializzata), il datore di lavoro deve garantire che nell’utilizzo dei prodotti siano rispettati gli obblighi previsti dal DL.vo 81/2008.
In particolare, i lavoratori individuati per le attività di pulizia e/o disinfezione devono essere adeguatamente informati e formati in merito ai pericoli dei prodotti da utilizzare e alle corrette procedure per il loro impiego.
Nello specifico, i prodotti da utilizzare per tali attività possono essere:
- prodotti a uso non professionale e, in tal caso, il datore di lavoro e il personale incaricato per le attività (di pulizia, disinfezione e sanificazione) devono agire dopo aver letto attentamente le etichette e i fogli illustrativi che accompagnano i prodotti e seguire le indicazioni riportate in etichetta;
- prodotti a uso professionale e in questo caso la dicitura “Solo per uso professionale” è espressamente indicata in etichetta. Per questi prodotti valgono le stesse disposizioni relative ai prodotti a uso non professionale e quindi occorre leggere attentamente l’etichetta, la scheda tecnica 1 In conformità alla Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22/5/2020 e la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS). In aggiunta, il datore di lavoro deve applicare le disposizioni del DL.vo 81/2008.
I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione devono essere attentamente valutati prima dell’impiego, per tutelare la salute sia degli utilizzatori stessi che dei lavoratori addetti e di qualsiasi astante che accederà alle aree sanificate.
In tema di sanificazione degli ambienti di lavoro, fatto salvo quanto previsto per il settore sanitario e quanto previsto per i settori lavorativi per cui sono stati adottati specifici protocolli anti-contagio, il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro tra il Governo e le parti sociali” del DPCM 2 marzo 2021, prevede, oltre alle pulizie giornaliere:
- Sanificazioni periodiche, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, spogliatoi e delle aree comuni e di svago.
- Sanificazioni straordinarie, da effettuarsi secondo le disposizioni della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nelle aziende in cui sono stati registrati casi di COVID-19. Pulizia e sanificazione devono essere accompagnate da ventilazione.