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LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE NELLE RASSEGNE STAMPA INNESCA CONCORRENZA CON I GIORNALI STESSI?

La nuova sentenza n.7707 del 5 settembre 2022 del Consiglio di Stato sulla violazione del diritto d’autore nelle rassegne stampa coinvolge in parte anche la concorrenza tra i giornali stessi

by Redazione
13 Gennaio 2023
in Copyright, Cronaca
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LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE NELLE RASSEGNE STAMPA INNESCA CONCORRENZA CON I GIORNALI STESSI?
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Per quanto riguarda la violazione del diritto d’autore attraverso la rassegna stampa ci sono diverse pronunce: c’è chi sostiene che la rassegna stampa, dato che si indirizzerebbe ad un pubblico diverso da quello degli acquirenti del giornale, non è assimilabile a un’utilizzazione passiva e concorrenza illecita (ex artt. 101 L.633/1941 e 2598 c.c.); chi invece riconosce l’illiceità della riproduzione di articoli di giornale coperti dalla riserva di utilizzo in rassegne stampa online.

Con la sentenza n. 7707 del 5 settembre 2022 il Consiglio di Stato ha, dunque, abbracciato l’orientamento delle corti di merito (condiviso anche dalla Corte di Cassazione nel 2006 con la sentenza n. 20410) e ha accertato l’illiceità della pubblicazione, in una rassegna stampa diffusa in via telematica, di articoli tratti da pubblicazioni periodiche altrui, per i quali l’editore aveva espresso riserva ai sensi dell’art. 65 L.633/1941 (legge sulla protezione del diritto d’autore), in quanto “costituisce atto di concorrenza sleale la pubblicazione o riproduzione sistematica e parassitaria, a scopo di lucro, di informazioni o notizie il cui sfruttamento spetta ad altri”.

In questa casistica il titolare del diritto di utilizzazione economica può decidere di stabilire il pagamento di una licenza. Nella succitata sentenza la Suprema Corte ha sottolineato che “il rifiuto anche sistematico dell’editore di concedere licenze per la riproduzione in rassegne stampa di articoli pubblicati nelle proprie riviste non può mai costituire abuso di diritto, e tantomeno violazione dell’art. 41 Cost., in quanto la legge non subordina ad alcun presupposto la legittimità di tale rifiuto, essendo l’editore titolare, al riguardo, del diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera collettiva”.

Tuttavia, da un punto di vista economico si sostiene che una qualsiasi impresa di media monitoring non operi per una finalità di critica o di insegnamento (in tal caso il legislatore ha ammesso la libera riproduzione), ma che si ponga in concorrenza con i giornali stessi poiché prevede la remunerazione del servizio di selezione degli articoli. Infatti, per un lettore è oggettivamente più vantaggioso abbonarsi a una sola impresa di media monitoring, piuttosto che acquistare e leggere tutte le testate giornalistiche. Anche se i beni non sono sostituibili, di fatto i servizi si presentano ai fruitori come alternativi non considerando che un soggetto che sottoscrive un abbonamento a un servizio di media monitoring, sottoscriva ulteriori abbonamenti con diverse testate giornalistiche.

Da un punto di vista formale la sentenza del Consiglio di Stato dichiara improcedibili gli appelli promossi in ragione dell’intervenuta oblazione rispetto ai procedimenti sanzionatori avviati dall’AGCOM per inottemperanza alle richiamate delibere n. 169/20/CONS e 325/20/CONS. I Giudici di Palazzo Spada ritengono che la scelta di oblare si presenta come un comportamento “acquiescente e quindi idoneo ad impedire che permanga l’interesse alla impugnazione degli atti adottati dall’Autorità, in quanto il pagamento della sanzione in misura ridotta assume ex lege una valenza ed effetti predefiniti che non possono essere superati dalla volontà del trasgressore che procede al predetto pagamento”.

Dunque, tale sentenza avrà effetti  anche sull’adozione del regolamento per l’ individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all’articolo 43-bis della legge n. 633/1941, rispetto al quale è in corso la consultazione pubblica avviata con la delibera n. 195/22/CONS, nella misura in cui trova ulteriore conferma quanto affermato dall’AGCOM rispetto all’interpretazione dell’art. 65 L. 633/1941 e alla necessità “che la riproduzione e la comunicazione al pubblico di articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico che recano la clausola di riserva di cui all’articolo 65, comma 1, debba essere comunque previamente autorizzata e licenziata dal titolare dei diritti di sfruttamento economico (che ex art. 38 LDA spetta all’editore salvo patto contrario)”.

L’articolo 38 della legge 633/1941 afferma il principio generale secondo cui l’utilizzazione economica degli articoli è prerogativa esclusiva dell’editore del giornale, a cui spetta anche il diritto di autorizzarne la riproduzione e la comunicazione al pubblico.

Tags: Diritto d'autorediritto d'autore onlineGiornalirassegne stampa

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