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CASELLA PEC PIENA? LA CONVOCAZIONE È COMUNQUE VALIDA

Sul caso di tempestivo avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, l’8 novembre 2022 il Tribunale di Roma ha emesso la sentenza 16447 sulla validità della convocazione nella situazione di «mancata consegna per casella piena» del destinatario

by Redazione
26 Gennaio 2023
in Cittadini, Cronaca
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CASELLA PEC PIENA? LA CONVOCAZIONE È COMUNQUE VALIDA
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La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica, che consente al mittente di inviare un’e-mail dallo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.

L’ 8 novembre 2022 il Tribunale di Roma ha affrontato la questione sulla validità della convocazione nel caso di «mancata consegna per casella piena» del destinatario con la sentenza 16447.

Come riportato dal Sole 24 Ore, a dare origine alla lite è stato un condòmino che sosteneva la violazione dell’articolo 66 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice civile in ordine alle modalità di convocazione dell’assemblea di condominio.

L’articolo 66 afferma quanto segue: “L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.

L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

L’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi.

Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”.

Nel caso sollevato dal condòmino l’avviso era stato recapitato quattro giorni prima. Pertanto, il condòmino ha rilevato l’irregolare convocazione dell’assemblea e il mancato rispetto del termine di cinque giorni prima della data fissata in prima convocazione.

Il condominio, dal canto suo, ha evidenziato di aver provveduto a trasmettere sei giorni prima della data fissata per la prima convocazione l’avviso all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato dal condòmino all’amministratore. Il sistema ha generato automaticamente l’avviso della ricevuta accettazione della PEC e successivamente un secondo avviso attestante la «mancata consegna per casella piena» del condòmino. Quindi, il ritardo lamentato da quest’ultimo, secondo il condominio è esclusivamente imputabile a lui.

Al fine di evitare i costi dell’invio delle raccomandate, negli ultimi anni vengono preferiti invii a mezzo PEC per gli avvisi di convocazione delle assemblee condominiali. L’invio dell’avviso si considera validamente eseguito con la ricezione da parte dell’amministratore della ricevuta di accettazione e della ricevuta di consegna, anche se la casella d posta non viene aperta dal destinatario. È responsabilità di quest’ultimo controllare periodicamente la posta, avendo la PEC lo stesso valore legale di una raccomandata.

In particolare, la PEC è una casella e-mail che informa sia il mittente che il destinatario dell’avvenuta o mancata consegna del messaggio, con l’ora e la data precisa dell’invio e della ricezione. Inizialmente il servizio PEC era obbligatorio per i professionisti, le società e le Pubbliche Amministrazioni, dal 2010 è stato esteso anche ai cittadini che hanno modo di dialogare direttamente e gratuitamente con la PA. Dopo la conversione del Decreto Legge 179/2012 nella Legge 221/2012 (che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009), la PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese. Per verificare l’indirizzo PEC di un’impresa o di un professionista (avvocato, architetto, commercialista, consulente del lavoro, ecc.) il sito web da consultare è www.inipec.gov.it .

La posta elettronica certificata è indicata soprattutto per effettuare comunicazioni ufficiali, per le quali il mittente vuole avere delle evidenze con valore legale dell’invio e della consegna del messaggio. È necessario, però, che la PEC venga inviata da una casella di posta elettronica certificata ad un’altra casella dello stesso tipo.

Come precisato nell’articolo 66 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice civile, bisogna inviare la comunicazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea condominiale in prima convocazione, attraverso posta raccomandata, PEC, fax o consegna a mano. Il Tribunale di Roma ha ritenuto valida la convocazione dell’assemblea eseguita a mezzo PEC e rigettato le domande del condòmino. Relativamente alla convocazione, il giudice capitolino ha sottolineato che la notifica di un atto eseguita nei confronti di un soggetto dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata si considera completa con la ricevuta rilasciata dall’operatore che attesta di aver trovato piena la casella PEC del destinatario. Tale attestazione è equiparabile alla ricevuta di avvenuta consegna in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza non esonera da responsabilità il ricevente. Dunque, è un evento imputabile al destinatario per inadeguata gestione dello spazio di archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi.

Tags: PECposta elettronica certificatasentenza n. 16447

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