Mancano ormai pochi giorni alle elezioni e, se la tematica relativa a comunicazione politica e sondaggi è ormai consolidata (anche perché spesso oggetto primario di corsi di formazione professionale), i giornalisti si trovano spesso di fronte a dilemmi con risposte non proprio immediate. Un giornalista candidato alle prossime elezioni politiche, ad esempio, può continuare a svolgere la sua attività? O ancora, un direttore responsabile, anch’egli candidato per il rinnovo del Parlamento, può proseguire il suo ruolo? Un giornalista che entra in possesso di una notizia “sensibile” su un candidato alle elezioni a pochi giorni dal voto come si deve comportare? A questi e molti altri quesiti, il Consiglio Nazionale ha dato la soluzione elaborando un puntuale vademecum in merito a come il giornalista debba comportarsi in campagna elettorale, nella consapevolezza che i principi che devono guidare la sua attività sono quelli di pluralismo ed equilibrio nell’informazione.
Innanzitutto, forse la questione più rilevante e delicata: c’è incompatibilità tra l’attività giornalistica e una candidatura alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica? La risposta è abbastanza elaborata. I giornalisti candidati possono senza problemi continuare a svolgere la propria attività lavorativa a condizione però che non si occupino, nei loro articoli o servizi radiofonici e/o televisivi, di politica e in particolare di argomenti che possano avere riflessi e ricadute sul voto. Tuttavia, la prestazione dei giornalisti sui servizi di media audiovisivi, di cui alla legge 28/2000, deve essere sospesa durante la campagna elettorale anche nel caso in cui si riferisca a materie non attinenti. Infatti, l’apparizione in video e/o audio costituisce di per sé un indebito vantaggio per i giornalisti-candidati. Se ad essere candidato poi è il Direttore responsabile della testata, è opportuno che, dal momento della candidatura e sino alla conclusione delle elezioni, la direzione della testata venga affidata al vice-direttore (o al condirettore, se presente). Inoltre, se è vero da un lato che Il giornalista è tenuto a rivelare le notizie nel momento in cui ne viene a conoscenza, è altrettanto vero che, nel periodo elettorale, dovrà fare in modo, nel caso si tratti di una notizia negativa che possa danneggiare il candidato, che quest’ultimo abbia la possibilità di replicare nei tempi previsti dalla campagna elettorale.
Merita poi un cenno finale la spinosa questione (assai dibattuta) sul rilievo del silenzio elettorale ai tempi dei social network. La normativa, infatti, che regola la diffusione di notizie relative ad elezioni e candidati valgono anche per i profili social delle testate stesse. Va specificato però che si deve trattare di testate giornalistiche ricomprese nell’ambito di applicazione delle norme che disciplinano il silenzio (art. 9 della legge n. 212 del 1956 e s.m.i. e art. 9 bis del d.l. n. 807/1984, convertito in legge 4 febbraio 1985, n. 10), da cui sono esclusi quotidiani e periodici. La violazione del silenzio ai sensi di queste norme esula dall’ambito di applicazione della legge n. 28/2000, e dunque dalla competenza dell’Autorità, risultando invece suscettibile di valutazione, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 212/1956, da parte delle Autorità prefettizie.
di Matteo Cotellessa
Giornalista Mediaset e cultore della materia di Diritto dell’informazione e Diritto europeo dell’informazione con il Prof. Ruben Razzante (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), fondatore del portale www.dirittodellinformazione.it