Gli alunni delle scuole e i loro rispettivi genitori hanno il diritto di essere a conoscenza di come le proprie informazioni sono conservate e di farle rettificare in caso di erroneità. Per esercitare tale diritto, le famiglie devono rivolgersi direttamente al “titolare del trattamento” dei dati, ovvero alla scuola. In caso di mancata risposta da parte di quest’ultima, possono rivolgersi al Garante o alla magistratura ordinaria. Il diritto di accesso ai dati è regolamentato dalla normativa privacy – dagli articoli 12 e 15 del Regolamento (UE) 2016/678 – ed è proprio dell’interessato, anche se di minore età.
L’interessato ha diritto di sapere se è in corso un trattamento sui propri dati da parte dell’istituto scolastico. Per ricevere informazioni, deve inviare la propria domanda alla scuola, identificarsi, in quanto non sono ammesse richieste in anonimo, altrimenti la richiesta viene automaticamente declinata. Per ricevere le informazioni non è necessario pagare né tantomeno motivare la richiesta in corso. Il titolare dell’istituto deve fornire alle famiglie una prima copia gratuita delle informazioni in suo possesso. Tuttavia, ai sensi dell’art. 12, par 5, del GDPR, se le richieste da parte dell’interessato sono di carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può addebitare agli interessati un contributo spese ragionevole.
I dati di contatto del titolare e del responsabile dati personali (RDP) devono essere obbligatoriamente riportati nelle informazioni della scuola e sul sito web istituzionale. In seguito alla richiesta, nel caso in cui l’esito risultasse negativo, il titolare è comunque tenuto a inviare una risposta all’interessato confermando che nessun dato è oggetto di trattamento. Al contrario, in caso di esito positivo, deve garantire l’accesso ai dati. Il titolare ha il dovere di accertarsi che la richiesta di accesso ai propri dati non sia lesiva dei diritti e delle libertà altrui.
(V.M)