Grazie alla tecnologia wi-fi, alcuni dei modelli di spioncino sono collegati ad una app da scaricare sullo smartphone in modo da tenere sotto controllo i movimenti all’esterno della casa in qualsiasi momento, a qualsiasi ora e da qualsiasi parte.
I modelli più avanzati di spioncini elettronici sono in grado di fornire una visuale completa della parte esterna della casa, di impedire di guardare l’interno dell’appartamento attraverso lo spioncino, di controllare al buio chi c’è dietro la porta di casa grazie alla tecnologia ad infrarossi, di avere la possibilità di scattare delle foto o di fare dei video se c’è dall’altra parte una faccia poco convincente o essere avvisati quando arriva qualcuno davanti alla porta di casa grazie al sensore di movimento.
Secondo il Garante, due sono gli elementi da tenere in considerazione per capire quando si può oltrepassare il limite della legalità. Il primo si riferisce al modo in cui viene usato lo spioncino elettronico. A priori, osserva l’Authority, non c’è alcuna differenza tra lo spioncino tradizionale e quello digitale: entrambi consentono di vedere chi c’è dall’altro lato della porta ed è legittimo consentire a chi si trova a casa sua di sapere a chi sta per aprire l’ingresso del suo appartamento. Il rischio di violazione, quindi si trova non tanto nel poter vedere ma in quello che si può vedere. Secondo l’Authority, infatti, lo spioncino elettronico non deve superare l’angolo visuale dell’occhio umano.
La tecnologia non deve consentire di allargare questa angolatura o di avvicinare l’immagine in un modo in cui, per natura, l’occhio di una persona non riuscirebbe a fare. Se ne deduce che chi passa sul pianerottolo di un condominio davanti ad una porta dotata di spioncino elettronico non deve essere osservato a lungo o ripreso. Soprattutto se il soggetto in questione è il vicino che abita di fronte, più facilmente spiabile rispetto agli altri.
Il secondo aspetto su cui richiama l’attenzione il Garante della privacy è quello relativo al trattamento dei dati raccolti dalla telecamera inserita nello spioncino. L’Authority cita il Regolamento europeo in materia, cioè il Gdpr, che fa riferimento a «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali». Infatti, laddove si volesse utilizzare questo dispositivo come strumento di protezione e di sicurezza, si deve tenere conto del fatto che osservare e registrare senza un motivo giustificato i movimenti di chi si trova all’esterno dell’appartamento può ledere il diritto alla privacy di quel soggetto.
Inquadrare e registrare senza motivo la porta d’ingresso del vicino può portare il curioso a rischiare di dover rispondere del reato di interferenza illecita nella vita privata, punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
L’uso privato e personale dello strumento di controllo fa sì che l’installazione dello spioncino digitale non ha bisogno dell’approvazione dell’assemblea del condominio o del vicino di fronte. Ciò non toglie però che deve ritenersi necessario il rispetto della privacy di chi transita sul pianerottolo, evitando di riprendere registrando i volti delle persone ed attenendosi anche alle regole della videosorveglianza che limitano le riprese di aree comuni o di pubblico transito per uso personale.