Il 5 maggio 2020 l’Agcom si è espressa sulla vicenda Eco della Stampa vs Sole24Ore con delibera n. 169/20/CONS e ha dato ragione al quotidiano economico-finanziario sulla tutela del diritto d’autore nelle rassegne stampa. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ritiene che viola il diritto d’autore l’inserimento, in assenza di una specifica autorizzazione da parte del titolare dei diritti, di articoli recanti la clausola “riproduzione riservata” all’interno di un servizio di rassegna stampa. Quindi ha concesso due giorni all’Eco della Stampa per rimuovere dal proprio servizio stampa le opere digitali di carattere editoriale, ovvero articoli de Il Sole 24 Ore, di Class Editori, Avvenire, Il Tempo, Editoriale Libero, La Prealpina e Corriere dello Sport, recanti la clausola di riproduzione riservata.
L’Eco della Stampa, invece, ha sostenuto come tesi difensiva che la clausola di riproduzione riservata vale solo in caso di riproduzione degli articoli protetti in altre riviste o giornali, non anche nei servizi di rassegna stampa.
A tal proposito il Tar del Lazio ha rilasciato due sentenze per respingere i ricorsi proposti da l’ Eco della Stampa che contestano due ordinanze dell’Agcom. Riconosce la violazione del diritto d’autore se gli articoli protetti dalla clausola, ma ritiene infondati i motivi di censura relativi alla carenza di potere dell’Agcom sul tema.
Nelle sentenze i giudici del Tar hanno scritto: “L’Agcom ha correttamente applicato le disposizioni sul diritto d’autore, ben potendo i titolari del diritto patrimoniale pretendere la rimozione di opere riprodotte integralmente sulla rassegna stampa della società ricorrente, in assenza di licenza o autorizzazione”. Essi ribadiscono però la legittimità del potere riconosciuto all’Agcom dal Regolamento a tutela del diritto d’autore online e la legittimazione della Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali) ad agire.
I giudici riconoscono illegale la rassegna stampa che riproduce integralmente articoli e pagine di giornale senza autorizzazione del titolare del diritto esclusivo alla riproduzione. Ma sottolineano che non si tratta in questo caso di un’autonoma opera dell’ingegno perché non viene effettuata una rielaborazione dei testi, bensì di un’attività “svolta a scopo di lucro e con carattere di sistematicità” in quanto mera selezione di articoli altrui. “Ne consegue che l’Agcom ha correttamente posto alla base dell’ordine di rimozione la considerazione che la riproduzione integrale degli articoli, senza licenza, costituisce violazione delle norme sul diritto d’autore”, si legge inoltre nelle sentenze.
Nel caso di articoli coperti da riproduzione riservata, il titolare del diritto di utilizzazione economica, come l’editore, può stabilire il pagamento di una licenza.
Dopo aver letto la sentenza, Andrea Riffeser Monti, Presidente della FIEG, ha espresso “grande apprezzamento per la sentenza del Tar Lazio in materia di rassegne stampa che conferma, tra l’altro, la legittimità della Fieg ad agire a tutela degli interessi dei propri associati nel contrasto alle violazioni del diritto d’autore”. Tuttavia, egli ritiene che tali sentenze consolidino “il percorso di collaborazione avviato da editori e agenzie di media monitoring nell’ambito del Repertorio Promopress, al quale aderisce oggi oltre il 90% degli operatori del mercato delle rassegne stampa”.
Dunque, i giudici esprimono disaccordo sulla delibera di Agcom che concede solamente due giorni -un tempo molto breve- per provvedere alla rimozione di opere digitali che hanno la clausola di riproduzione riservata dal proprio servizio di rassegna stampa.