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TELEMARKETING: BASTA UN NO DELL’UTENTE DURANTE LA TELEFONATA

Gli operatori dei call center sono tenuti a cancellare il nominativo dagli elenchi in caso di dissenso espresso durante la telefonata commerciale indesiderata: è il principio affermato dall’Autorità Garante della Privacy

by Redazione
3 Marzo 2023
in Privacy
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TELEMARKETING: BASTA UN NO DELL’UTENTE DURANTE LA TELEFONATA
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Con un semplice “no” dell’utente durante una telefonata commerciale indesiderata, il call center o la società che lo ha chiamato è costretta ad annotare la volontà del consumatore e cancellare immediatamente il nominativo in questione dalle liste utilizzate per il telemarketing. L’utente non è tenuto a confermare l’opposizione al telefono attraverso mail o altre modalità, come invece viene spesso richiesto dagli operatori, ed è valida anche per le campagne promozionali future.

È questo il principio espresso dal Garante privacy che, al termine di una complessa attività istruttoria, ha rilevato diverse condotte illecite messe in atto da Edison Energia S.p.A nei confronti di un numero rilevante di utenti. La società ha quindi ingiunto alla società l’adozione di una serie di misure per mettersi in regola e le ha ordinato il pagamento di una sanzione di 4 milioni e 900 mila euro. Entro il termine stabilito, la società si è avvalsa della facoltà di definire la controversia ed ha pagato un importo pari alla metà della sanzione comminata.

Il Garante ha quindi ordinato a Edison di facilitare l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e fornire riscontro, senza ritardo, alle istanze, comprese quelle relative al diritto di opposizione. Diritto che – ha specificato l’Autorità – può essere esercitato in qualsiasi momento e la volontà dell’utente deve essere correttamente registrata.

Il Garante ha inoltre vietato alla società ogni ulteriore trattamento per finalità promozionali effettuato utilizzando liste di contatti predisposte da altre aziende che non abbiano acquisito un consenso libero, specifico, informato e documentato alla comunicazione dei dati degli utenti. Alla società è stato vietato il trattamento dei dati per finalità di marketing e di profilazione raccolti senza un consenso libero e specifico e le è stato ingiunto di fornire agli utenti un’informativa corretta, nella quale siano indicate solo le attività di trattamento effettivamente svolte.

Se la società vorrà, in futuro, utilizzare per l’attività promozionale utenze telefoniche fornite da terzi dovrà verificare costantemente, anche attraverso adeguati controlli a campione, che i dati siano trattati nel pieno rispetto della normativa privacy.

 

(V.M)

Tags: Autorità Garante della privacycall centerEdisonPrivacytelemarketing
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