martedì, 24 Giugno, 2025
Diritto Dell'informazione - Portale di Informazione
Nessun risultato
Vedi tutti i risultati
  • Home
  • Chi siamo
  • Diritti in Rete
    • Libertà d’informazione
    • Fake news
    • Pluralismo e concorrenza
    • Privacy
    • Diffamazione
    • Copyright
    • Tutela dei minori
  • AI
    • Normativa AI
    • Soluzioni AI
    • Etica AI
  • Pubblico e privato
    • Cittadini
    • Cronaca
    • Imprese
    • Enti pubblici
    • Scuola e università
    • Associazioni e movimenti
    • Authority
    • Ordini professionali
    • Fondazioni
    • Cybersecurity
  • Rubriche
    • L’angolo di Ruben Razzante
    • Tecnologie
    • Libri
  • Innovazione
    • Sostenibilità
    • Blockchain
  • YouTube
  • interviste
  • Ultim’ora
Morning News
Nessun risultato
Vedi tutti i risultati
Home Diffamazione

DIFFAMAZIONE A MEZZO WHATSAPP: ANCHE LA FOTO DEL PROFILO WHATSAPP PUO’ INTEGRARE IL REATO DI DIFFAMAZIONE

La vicenda trae origine dalla sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato per i reati di stalking e di diffamazione commessi in danno della compagna dalla quale aveva avuto una figlia

by Redazione
13 Maggio 2024
in Diffamazione
0 0
0
DIFFAMAZIONE A MEZZO WHATSAPP: ANCHE LA FOTO DEL PROFILO WHATSAPP PUO’ INTEGRARE IL REATO DI DIFFAMAZIONE
0
CONDIVIDI
FacebookShare on TwitterLinkedinWhatsappEmail

Secondo l’impostazione accusatoria, l’imputato, con reiterate ingiurie e minacce ed altre condotte offensive, aveva cagionato alla persona offesa un grave e perdurante stato d’ansia e avrebbe ingenerato nella medesima il fondato timore per la propria incolumità personale, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita. Aveva altresì offeso l’onore e la reputazione della ex compagna, impostando sul proprio profilo WhatsApp una fotografia che la raffigurava, accompagnata da una frase offensiva.

Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.

Con un primo motivo, deduceva i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione al delitto di stalking (ex art. 612 bis c.p.).

La difesa evidenziava che aveva prodotto due CD – l’uno contenente dei file audio, l’altro alcune registrazioni di conversazioni telefoniche operate dall’imputato – dal cui contenuto emergeva che l’imputato aveva ricevuto continue minacce e insulti da parte dei familiari della persona offesa, che avevano costantemente ostacolato l’esercizio del diritto dell’uomo di vedere la propria figlia.

Si lamentava di come i precedenti giudici avevano completamente omesso di valutare tale materiale probatorio, il quale costituiva la prova che la condotta serbata dall’imputato era non altro che una mera reazione alle condotte della persona offesa e dei suoi familiari. Mancava pertanto l’elemento soggettivo sia del reato di stalking che di diffamazione.

Con un secondo motivo, deduceva i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 392 e 393 cod. pen.

L’imputato nel proprio ricorso sosteneva che il reato di stalking avrebbe dovuto essere “derubricato” in quello meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, atteso che il motivo determinante che aveva indotto l’imputato a commetterlo era legato all’esercizio del diritto di vedere e di visitare la propria figlia.

Con un terzo motivo, deduceva i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 595 cod. pen.

Rappresentava il legale dell’imputato che lo stesso era stato ritenuto responsabile del reato di diffamazione per aver divulgato, mediante pubblicazione sul proprio profilo WhatsApp, una fotografia della persona offesa, accompagnata da una frase offensiva. Tuttavia, l’imputato, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva spiegato al Pubblico Ministero che, in verità, intendeva inviare tale foto alla ex compagna, ma per mero errore l’aveva caricata sul proprio profilo.

Tanto premesso, il ricorrente sosteneva che sarebbe insussistente il dolo necessario per l’integrazione della diffamazione, visto che l’imputato aveva commesso il fatto solo per mero errore.

Con un quarto e ultimo motivo, deduceva il vizio di motivazione in relazione all’art. 594 cod. pen. (ingiuria).

Sosteneva infatti che in ogni caso il fatto contestato come diffamazione doveva essere riqualificato nel reato di ingiuria, che, però, dal 2016 è stato abrogato.

La Corte di Cassazione si è pronunciata dichiarando il ricorso per cassazione inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile.

Il clima di conflittualità tra imputato e la persona offesa, le aggressioni verbali dei familiari della persona offesa e gli ostacoli frapposti all’esercizio del diritto dell’imputato di visitare la figlia non giustificavano assolutamente le condotte violente, le minacce, le offese e i danneggiamenti commessi dall’imputato.

Tali condotte dell’uomo avevano causato nella vittima un grave stato d’ansia e di paura, che l’aveva costretta ad alterare le proprie abitudini di vita, non uscendo più di casa.

Si tratta infatti di una decisione invero in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tali ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell’evento di danno, ossia dello stato d’ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l’incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita» (Sez. 5, n. 42643 del 24/06/2021, Rv. 282170).

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il reato di stalking ha un oggetto giuridico diverso da quello dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, dal quale si differenzia nettamente anche per l’abitualità della condotta e per la specificità dell’evento (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 20696 del 29/01/2016).

Nel caso in esame, avendo i giudici di merito ritenuto dimostrata la condotta abituale dell’imputato e lo specifico evento da essa causato, appare corretta la qualificazione giuridica del fatto nel delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen.

Il terzo motivo è anch’esso inammissibile.

La Corte di appello aveva ritenuto inverosimile la ricostruzione dell’imputato, rilevando che la successiva rimozione della foto non privava di penale rilevanza il fatto e l’offesa già arrecata alla vittima.

Infine, anche il quarto motivo è manifestamente infondato.

Appare, infatti, corretta la qualificazione giuridica del fatto come diffamazione, atteso che tale reato si configura quando il messaggio può essere letto da più persone, anche se tra di esse vi è la persona offesa (cfr. Sez. 5, n. 18919 del 15/03/2016). Nel caso in esame, la divulgazione del messaggio offensivo risulta evidente, essendo il profilo accessibile quantomeno a tutti gli utenti di WhatsApp il cui contatto era inserito nella rubrica del telefono dell’imputato.

di Daniele Concavo – Avvocato del Foro di Milano con particolare esperienza nel mondo del Fitness e nella tutela della reputazione aziendale e personale.  L’Avv. Concavo è Cultore della materia di Diritto dell’informazione, Diritto europeo dell’informazione e Regole della comunicazione d’impresa con il Professore Ruben Razzante all’Università Cattolica di Milano. 

Tags: Avv. Daniele ConcavoDiffamazioneFotoWhatsApp
Plugin Install : Subscribe Push Notification need OneSignal plugin to be installed.

Articoli Correlati - Articolo

IL NUOVO ALGORITMO DELLA RABBIA
Diffamazione

IL NUOVO ALGORITMO DELLA RABBIA

16 Giugno 2025
IL VERDETTO DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE: INDAGATO NON È IMPUTATO
Diffamazione

IL VERDETTO DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE: INDAGATO NON È IMPUTATO

5 Giugno 2025
DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA: QUANDO LA VERITÀ SALVA (E IL CONDIZIONALE NON BASTA)
Diffamazione

DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA: QUANDO LA VERITÀ SALVA (E IL CONDIZIONALE NON BASTA)

15 Maggio 2025
DIFFAMAZIONE ONLINE: LA CASSAZIONE FISSA IL PERIMETRO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE (CASS. PEN. SENT. 14204/2025)
Diffamazione

DIFFAMAZIONE ONLINE: LA CASSAZIONE FISSA IL PERIMETRO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE (CASS. PEN. SENT. 14204/2025)

24 Aprile 2025
CORTE DI CASSAZIONE: ESCLUSIONE DELL’AGGRAVANTE DEL MEZZO DI PUBBLICITÀ PER DIFFAMAZIONI TRAMITE WHATSAPP
Diffamazione

CORTE DI CASSAZIONE: ESCLUSIONE DELL’AGGRAVANTE DEL MEZZO DI PUBBLICITÀ PER DIFFAMAZIONI TRAMITE WHATSAPP

26 Novembre 2024
IL REQUISITO DELLA CONTINENZA AI FINI DELL’INTEGRAZIONE DEL DIRITTO DI CRITICA
Diffamazione

IL REQUISITO DELLA CONTINENZA AI FINI DELL’INTEGRAZIONE DEL DIRITTO DI CRITICA

19 Settembre 2024

PORTALE SVILUPPATO DA

MyWebSolutions Web Agency

Categorie Articoli

News Popolari

È REATO PUBBLICARE FOTO DI MINORI SENZA IL CONSENSO DEI GENITORI?

È REATO PUBBLICARE FOTO DI MINORI SENZA IL CONSENSO DEI GENITORI?

27 Dicembre 2022
CHI SONO E COSA FANNO GLI INFLUENCER

CHI SONO E COSA FANNO GLI INFLUENCER

29 Novembre 2021
WHATSAPP, E-MAIL E SMS HANNO VALORE DI PROVA LEGALE

WHATSAPP, E-MAIL E SMS HANNO VALORE DI PROVA LEGALE

25 Gennaio 2023
Tutela del diritto d’autore e download di giornali e notizie

Tutela del diritto d’autore e download di giornali e notizie

17 Aprile 2020
DIFFAMAZIONE, INGIURIA E SOCIAL NETWORK

CHAT DI GRUPPO SU WHATSAPP E DIFFAMAZIONE, LA NUOVA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

10 Gennaio 2023

In rilievo

QUATTRO INDIZI DI FAKE NEWS

QUATTRO INDIZI DI FAKE NEWS

25 Aprile 2020
ANCHE LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA UTILIZZA L’HIGH TECH

ANCHE LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA UTILIZZA L’HIGH TECH

9 Maggio 2023
Regione Marche, pubblicato il bando per il sostegno e l’avvio delle start-up innovative

Regione Marche, pubblicato il bando per il sostegno e l’avvio delle start-up innovative

16 Giugno 2021
DA OGGI SIAMO ANCHE SU INSTAGRAM!

DA OGGI SIAMO ANCHE SU INSTAGRAM!

21 Marzo 2023
ACQUISTA ORAACQUISTA ORAACQUISTA ORA

RR Consulting

E-mail: redazione.dirittodellin
formazione@gmail.com

Condividi sui Social

Ultimi articoli pubblicati

  • PIETRO LABRIOLA È IL NUOVO PRESIDENTE DI ASSTEL PER IL BIENNIO 2025-2027 24 Giugno 2025
  • GIUSTIZIA DA PRIMA SERATA: L’OCF CONTRO IL TRIBUNALE DELLO SHARE 23 Giugno 2025
  • AI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: A CHE PUNTO SIAMO DAVVERO? 23 Giugno 2025

Categorie articoli

Cerca articolo per mese…

Cerca articolo per nome…

Nessun risultato
Vedi tutti i risultati

Calendario Pubblicazioni

Giugno 2025
L M M G V S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
« Mag    
  • Privacy policy
  • Cookie Policy

© 2019 Diritto dell'informazione - P.IVA:06530190963 - Created by MyWebSolutions - Web Agency

Nessun risultato
Vedi tutti i risultati
  • Home
  • Chi siamo
  • Dicono di noi
  • Authority
  • Deontologia dei giornalisti
  • Diffamazione
  • Diritto all’oblio
  • Fake news
  • Libertà d’informazione
  • Eventi
  • Tutela dei minori
  • Copyright
  • Privacy
    • Cittadini
    • Imprese

© 2019 Diritto dell'informazione - P.IVA:06530190963 - Created by MyWebSolutions - Web Agency

Area riservata ai relatori - Accedi al tuo account inserendo il tuo nome utente e la tua password...

Password dimenticata?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Entra

Recupera la tua password

Inserisci il tuo nome utente o indirizzo e-mail per reimpostare la password.

Entra