L’evoluzione tecnologica ha segnato un profondo mutamento nel modo in cui le persone manifestano i loro pensieri.
Questo cambiamento ha preso le mosse dall’avvento delle e-mail, dei servizi di messaggistica istantanea e, infine, dalla creazione dei social network e dei blog che consentono ai loro autori (blogger) e agli utenti di rivolgersi a più soggetti, anche contemporaneamente.
Il blog è un “diario elettronico, allocato in un sito web e continuamente aggiornabile, corredato in genere degli eventuali commenti dei visitatori” (Enciclopedia Treccani, voce “blog”).
Nel corso degli anni in tema di blog sono stati molteplici gli interrogativi a cui la giurisprudenza ha cercato di fornire una risposta.
Tra i più rilevanti la giurisprudenza si è interrogata se i post o i commenti offensivi ivi pubblicati possano integrare il reato di diffamazione aggravata; se il blogger, quindi il gestore del blog, possa rispondere penalmente dei commenti diffamatori pubblicati dagli utenti e, da ultimo, se il blog che riporta contenuti diffamatori possa essere oggetto di sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321 Cod. Proc. Pen.
Le ultime pronunce della Suprema Corte sono ormai unanimi nel ritenere che la pubblicazione a mezzo internet di commenti lesivi della reputazione altrui costituisca diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, co. 3, Cod. Pen., in quanto la “offesa recata… con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone (in questo senso, si veda Cass. n. 16712/2014; Cass. n. 24431/2015; Cass. n. 4873/2017; Cass. n. 12546/2019; Uff. indagini preliminari Varese, Sent. del 08/04/2013).
Più recentemente, proprio in relazione ai blog, la Cassazione penale, con la sentenza numero 2929 del 22 gennaio 2019, ha ritenuto integrato il delitto di diffamazione aggravata di cui all’art. 595, comma 3, Cod. Pen., sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità“, nei confronti di un utente che aveva diffuso online affermazioni lesive dell’onore di terzi (Cass. pen. Sez. V, Sentenza del 22-01-2019, n. 2929).
In questo caso la Corte ha precisato che la descritta condotta non poteva invece ritenersi aggravata “mezzo stampa” poiché la divulgazione di un contenuto diffamatorio attraverso un blog è sì potenzialmente capace di raggiungere molti soggetti, ma non può dirsi posta in essere “col mezzo della stampa“, non essendo tali piattaforme destinate ad una attività di informazione professionale, diretta al pubblico.
Tale principio è stato confermato da alcune attuali pronunce di merito tra cui si segnala la sentenza del Tribunale di Torino, sez. VI, del 14 febbraio 2019, n. 5009.
In merito poi alla sussistenza di una responsabilità penale in capo al blogger per i commenti offensivi pubblicati dagli utilizzatori del sito, si richiama la sentenza emessa dalla Corte Europea dei Diritti Umani nella causa “Rolf Anders Daniel Pihl c. Svezia”, del 9 marzo 2017.
Il caso trattato riguardava un commento pubblicato su un blog, amministrato da un’associazione senza scopo di lucro, in cui un anonimo aveva pubblicato un post in cui asseriva che un cittadino svedese, tale signor Pihl, assumeva abitualmente sostanze stupefacenti.
Il commento in questione, su attivazione proprio del signor Pihl, era stato prontamente rimosso dall’associazione che aveva anche creato un messaggio di scuse pubbliche.
La persona offesa decideva di chiedere ristoro all’associazione per l’omesso controllo preventivo del commento dall’utente anonimo, ma i giudici svedesi rigettavano la domanda di risarcimento.
La parte lesa allora, esauriti i rimedi nazionali, si rivolgeva alla Corte Europea dei Diritti Umani per violazione dell’art. 8 CEDU, che tutela il diritto a vedere rispettata la vita privata e la reputazione.
Nel dichiarare inammissibile il ricorso, la Corte di Strasburgo enunciava il principio secondo cui non è legittimo ritenere automaticamente perseguibile il gestore del sito per qualunque commento scritto da un utente, a condizione che il primo, una volta a conoscenza del contenuto diffamatorio del commento, si sia immediatamente attivato per eliminarlo.
Il blogger, pertanto, può rispondere in qualità di concorrente nel reato di diffamazione aggravata (ex art. 595, comma 3, Cod. Pen.) per i contenuti diffamatori pubblicati sul proprio sito da terzi qualora, preso atto della illegittimità degli stessi, decida comunque di non rimuoverli.
Sulla scorta di quanto stabilito dalla Corte EDU, la sezione quinta della Cassazione con sentenza n. 12546 del 2019 ha affermato che la non tempestiva attivazione da parte del blogger, nel cancellare i commenti ingiuriosi pubblicati dagli utenti, equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo della reputazione altrui; in tal caso il titolare del sito risponderà come concorrente nel reato di diffamazione aggravata.
Da ultimo, resta da chiarire la questione se sia legittimo o meno il sequestro preventivo (ex art. 321 c.p.p.) di un blog.
Secondo costante giurisprudenza le garanzie costituzionali (ex art. 21 Costituzione) in tema di sequestro della stampa non si applicano ai blog, in quanto non rientrano nel concetto ampio di “stampa”, ai sensi dell’art. 1 L. n. 62 del 2001.
Peraltro a questi particolari siti non possono nemmeno applicarsi le disposizioni volte ad impedire che con il mezzo della stampa si commettano reati, tra le quali assume rilievo il disposto dell’art. 57, c.p. (cfr. Cassazione penale, V sezione, sentenza n. 12536 del 24 marzo 2016; Cass. pen. Sez. V Sent. del 7 giugno 2019, n. 27675; Cass. pen. Sez. V Sent. n. 12546 del 20 marzo 2019).
Come infatti chiaramente stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione penale, SS.UU., sentenza 17/07/2015 n. 31022), solo la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di “stampa” di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 1 e, pertanto, soggiace alla normativa, di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l’attività d’informazione professionale diretta al pubblico.
Ad ogni modo, tale interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata del termine “stampa”, sebbene esiga di ricomprendervi altresì i periodici telematici, non riguarda tutti i nuovi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (es. blog, forum, newsletter, newsgroup, mailing list, social network), a prescindere dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi, ma deve rimanere circoscritta a quei soli casi che, per i profili strutturali e finalistici che li connotano, siano riconducibili nel concetto di “stampa” inteso in senso più ampio (in questo senso, Cass. Sez. 5, n. 16751 del 19/02/2018; Cass. Sez. 5, n. 27675 del 07/06/2019; Cass. pen. Sez. VI, Sent. del 30-01-2020, n. 4123; Cass. pen. Sez. V, Sent. del 07/04/2021, n. 13060).
In conclusione appare evidente come la gestione di un blog nasconda molteplici rischi e responsabilità per il suo gestore e per gli utenti stessi.
Chi vorrà creare un blog o già lo amministra dovrà sempre prestare attenzione a che non vengano diffusi commenti lesivi della reputazione altrui e dovrà attivarsi per eliminare gli eventuali scritti diffamatori quanto prima.
In caso contrario, anche il blogger potrà essere chiamato a rispondere sia civilmente che penalmente del reato di cui all’art. 595, comma 3, Cod. Pen. e, come da ultimo visto, potrà veder sottoposto a sequestro preventivo il blog creato.