Da oggi gli editori hanno un nuovo strumento per far valere le loro ragioni nei confronti dei grandi operatori della rete che pubblicano i loro articoli, come Google o Facebook.
Secondo il nuovo regolamento, varato dal Consiglio dell’Autorità, saranno i ricavi pubblicitari a costituire la base di calcolo per la determinazione dell’ammontare della quota spettante all’editore.
L’obiettivo della normativa è quello di colmare il divario tra i ricavi percepiti dalle grandi piattaforme per la pubblicazione di contenuti giornalistici e quelli che finiscono nelle casse degli editori, titolari dei diritti. Secondo la legge, se entro 30 giorni dalla richiesta di avvio del negoziato le parti non riescono a trovare un accordo sull’ammontare del compenso, ciascuna di esse può rivolgersi all’Autorità per la sua determinazione.
Gli editori, in caso di mancato accordo, potranno arrivare a chiedere fino al 70% dei ricavi pubblicitari stimati per quei contenuti (come base di calcolo sulla quale declinare però anche altri criteri), al netto del traffico di reindirizzamento. In caso di controversia fra le parti, l’Autorità determinerà il compenso che gli operatori della rete dovranno cedere agli editori.
“L’approvazione del Regolamento Agcom sui criteri di determinazione dell’equo compenso in favore degli editori di giornali è un risultato importante e molto atteso, che completa il quadro della disciplina di attuazione della Direttiva Copyright, recepita nel nostro ordinamento più di un anno fa. In un contesto procedurale con tempi e modalità certe, sarà finalmente possibile, anche nell’ecosistema digitale, avviare e concludere negoziazioni eque, garantendo il dovuto riequilibrio nella distribuzione del valore del prodotto, senza pregiudicare la libera espressione degli utenti della Rete” – ha commentato il presidente della Federazione italiana editori giornali (Fieg), Andrea Riffeser Monti.
D’ora in poi, per l’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche, le piattaforme dovranno stipulare specifici contratti per determinare quanto dei propri ricavi pubblicitari derivanti da tale utilizzo debba essere corrisposto agli editori. Discorso analogo anche per chi produce rassegne stampa che, sulla base del fatturato rilevante, dovrà remunerare gli editori.
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