Il Regolamento generale sulla protezione dati (GDPR), e in particolare l’articolo 82, tutela il diritto di ricevere un risarcimento per i danni provocati da una violazione del diritto all’immagine dei minorenni. In questi casi, il giudice è la figura incaricata di stabilire la gravità delle lesioni nella fattispecie concreta, e a intimare un eventuale risarcimento, oltre alla rimozione delle immagini illecite.
Per quanto riguarda il diritto all’immagine dei minorenni bisogna far riferimento anche alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con la legge 176/1991. La convenzione tutela in maniera ampia tutti i diritti dei minorenni, dedicando uno spazio proprio alla questione della riservatezza e dell’onore.
In particolare, secondo gli articoli 1 e 16 della Convenzione, nessuno può ledere la reputazione e l’onore di un minore, la cui sfera privata deve essere protetta da qualsiasi tipo di interferenze e perfino dagli stessi genitori.
Anche la nostra Costituzione, inoltre, riconosce una serie di diritti fondamentali ai bambini, tra i quali proprio la privacy.
Non è sempre da escludere la possibilità del risarcimento, come confermato dalla sentenza n.443 del 17 ottobre 2022 del tribunale di Rieti. In quest’ultimo caso, il giudice ha emesso proprio una sentenza di risarcimento nonostante fosse già avvenuta la rimozione delle foto non consentite.
Il caso a cui abbiamo già fatto riferimento ha visto come protagonista una signora che ha pubblicato su Facebook varie immagini e video che ritraevano i suoi nipoti minorenni, senza il consenso dei genitori. Il padre, in particolar modo, era espressamente contrario e ha ottenuto quindi un risarcimento di ben 5.000 euro, nonostante la rimozione delle foto, che peraltro è avvenuta con notevole ritardo.
La zia è stata sanzionata in ragione della situazione complessiva e in particolare per le seguenti motivazioni:
- l’esposizione dei bambini sul social è avvenuta per un lungo periodo, infatti non è stata interrotta neanche in seguito a una diffida;
- i contenuti erano stati condivisi in modalità pubblica, quindi con un alto tasso di esposizione;
- le foto e i video erano numerosi e il padre aveva espresso in modo inequivocabile il suo dissenso.
Si tratta del caso più recente in materia che permette di dedurre un principio generale per il quale la tutela dell’immagine dei minorenni è protetta in maniera piuttosto attenta e prevede nella maggior parte dei casi un risarcimento.
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