Dal 1° aprile 2021 è entrata in vigore la modifica all’art. 39 del Codice di deontologia professionale titolato “Rapporti con i mezzi di informazione e di comunicazione sociale”, resa nota dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) al fine di escludere qualsiasi dubbio interpretativo in merito alla condotta da seguire in Rete. Nell’utilizzo dei social i commercialisti devono dunque attenersi alle nuove regole contenute nel Codice deontologico, nel rispetto dell’immagine e del decoro della categoria professionale.
Ai sensi dell’articolo 39, secondo comma, “Nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, l’iscritto deve, in ogni caso, agire con rispetto e considerazione e preservare l’immagine e il decoro della professione, assicurando l’osservanza dei doveri e il rispetto degli obblighi indicati negli articoli 6, commi 1 e 2, 11, 15, comma 2, 28, comma 1 e 29, comma 1”. Tali obblighi, cui si fa riferimento nella norma, riguardano il dovere di integrità e verità in capo al professionista (art. 6), il mantenimento di un comportamento rispettoso e degno della categoria (art. 11) specie nei confronti dei suoi organi rappresentativi (art.29) e in un clima di vicendevole rispetto e collaborazione (art. 15), nonché obblighi di correttezza e professionalità che sono rafforzati in caso di incarichi istituzionali (art. 28).
A fronte di tali considerazioni, i commercialisti dovranno agire con rispetto e considerazione e preservare l’immagine e il decoro della professione, assicurando l’osservanza dei doveri di integrità e comportamento professionale nonché il rispetto dei colleghi e degli organi di categoria. Coloro che non seguiranno queste indicazioni potranno incorrere in una sanzione disciplinare per violazione del codice deontologico, che può portare in casi gravi alla sospensione dell’attività per un determinato periodo di tempo.
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