Il 24 marzo il Consiglio dei Ministri ha deliberato il provvedimento adottato con il Decreto Legge del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo, e ha stabilito le sanzioni e i reati contestabili a privati cittadini, datori di lavoro o esercenti pubbliche attività in caso di violazione delle restrizioni in atto per l’emergenza Covid-19.
L’Associazione CODICI Lombardia, per tramite del proprio ufficio legale, nella persona dell’avv. Cinzia Catrini, operativo anche in questo periodo di emergenza, ha deciso di preparare un serie di domande campione a cui dare una risposta il più esauriente possibile dal punto di vista penale e amministrativo, nonostante la situazione e la casistica siano in continua evoluzione e ciascuna di queste necessiti di una valutazione specifica e individuale. Si precisa che il presente comunicato non è da intendersi quale parere giuridico; l’intenzione è quella di fornire un quadro della normativa emergenziale emanata ed illustrare le conseguenze penali e amministrative che in astratto potrebbero configurarsi correlate all’inosservanza delle misure anticontagio adottate, con riferimento alle persone fisiche cittadini e ai datori di lavoro le cui attività non siano state sospese.
In questa terza parte si analizzano i provvedimenti e le sanzioni fino ad ora adottate sia a livello regionale della Lombardia sia a livello nazionale per i datori di lavoro, proprietari di aziende che hanno la possibilità di rimanere aperte ma devono adottare una serie di accorgimenti ben definiti dal legislatore al fine di prevenire il diffondersi del virus.
E’ di pochi giorni fa la decisone del Presidente Conte di firmare il nuovo DPCM che proroga al 13 aprile le misure fino ad ora adottate per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.
- Sono proprietario di una panetteria che effettua anche il servizio bar. Posso tenerlo aperto per servire caffè e altre bevande?
No, i bar non possono tenere aperto, ma potrà comunque vendere i prodotti di panetteria in quanto generi alimentari. Inoltre, gli avventori dovranno accedere ai locali del negozio solo poco per volta e, comunque, in modo da potere mantenere la distanza di 1 metro tra loro e rispetto a chi serve al banco. Qualora tenesse aperto il servizio bar, potrebbe essere disposta la chiusura dell’attività per un periodo da 5 a 30 giorni. Il provvedimento potrà caso mai essere successivamente impugnato avanti al Tribunale ordinario. In caso di reiterazione specifica della violazione, la sanzione accessoria è applicata nella misura massima, pari a 30 giorni. In ogni caso, laddove risulti necessario impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo accertatore può disporre la misura cautelare della chiusura fino a 5 giorni, da scomputare poi dalla sanzione definitiva. Inoltre potrà essere applicata la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro, che, in caso di reiterazione potrà essere raddoppiata.
Si precisa che tale sanzione è stata prevista con il DL n.19/2020, mentre prima del 26 marzo, per la violazione di una qualsiasi misura di contenimento, in fase di accertamento era contestato il reato di cui all’art.650 del Codice Penale. Lo stesso DL ha però stabilito la depenalizzazione della condotta e la sanzione pecuniaria in tal caso sarà ridotta a 200 euro. Qualora sia già stato contestato il reato penale di cui all’art.650 c.p. e sia già stato definito un processo penale oppure sia ancora pendente, saranno prospettabili differenti scenari processuali che data la loro complessità dovranno essere chiariti caso per caso dal legale.
- Sono proprietario di un piccolo alimentari (o di un’altra attività che può restare aperta), quali misure precauzionali devo adottare per i miei dipendenti?
Le attività devono essere espletate con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire, o ridurre, il rischio di contagio. In particolare dovranno comunque essere adottate le precauzioni previste dai regolamenti: le attività consentite devono svolgersi previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire, o ridurre, il rischio di contagio. Laddove non sia possibile rispettare tale distanza, i protocolli di sicurezza anti-contagio stabiliscono l’adozione di strumenti di protezione individuale (ad esempio la mascherina e/o un vetro di plexiglass tra il venditore e l’avventore).
- Sono proprietario di una tabaccheria con rivendita di giornali, posso mantenere aperta la mia attività?
Sì, le tabaccherie rientrano tra le attività commerciali che possono tenere aperto, ma i clienti possono accedere poco alla volta, a seconda della grandezza dei locali, in quanto devono mantenere la distanza di 1 metro tra loro e dallo stesso tabaccaio. In particolare dovranno comunque essere adottate le precauzioni previste dai regolamenti: le attività consentite devono svolgersi previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire, o ridurre, il rischio di contagio. Laddove non sia possibile rispettare tale distanza, i protocolli di sicurezza anti-contagio stabiliscono l’adozione di strumenti di protezione individuale (ad esempio la mascherina e/o un vetro di plexiglass tra il venditore e l’avventore).
- Sono proprietario di un piccolo albergo vicino alla Stazione Milano Centrale. Posso tenere aperto se ho delle prenotazioni o dei clienti? Se no, come mi devo comportare con i clienti che occupano le stanze?
Non è possibile tenere aperto, fatta eccezione per le circostanze di seguito indicate. In base all’Ordinanza della Regione Lombardia n. 515 del 22 marzo 2020 in vigore dal 23 marzo 2020, sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate ed è sospesa l’accoglienza di nuovi ospiti ad esclusione delle strutture ricettive e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno ai fini di assistenza e solidaristici. Per gli ospiti già presenti nelle predette strutture, agriturismi, locazioni per finalità turistiche e simili, dovranno lasciarle entro 72 ore successive all’entrata in vigore dell’Ordinanza. È altresì consentito nelle strutture ricettive comunque denominate il soggiorno delle seguenti categorie: personale in servizio presso le stesse strutture; ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività; personale viaggiante di mezzi di trasporto; ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati; soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture; soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie; soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.
- Sono il datore di lavoro di un’azienda tra quelle aperte e attive, dove posso trovare la regolamentazione per evitare il contagio da Covid-19 dei miei dipendenti?
In data 14 marzo 2020 le Organizzazioni datoriali e sindacali hanno sottoscritto un Protocollo condiviso di regolamentazione della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (il Protocollo sul sito https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-protocollo-14-marzo-sicurezza-lavoratori-covid-19-2020.html) cui è necessario fare rinvio per le attività non sospese. Inoltre, si ricordano le raccomandazioni valide in generale per le attività produttive e professionali che NON siano state sospese:
- massimo utilizzo del lavoro agile;
- incentivazione di ferie e congedi retribuiti ai dipendenti;
- sospensione dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e adozione di dispositivi di protezione individuale laddove non sia possibile la distanza di 1 metro;
- incentivazione delle operazioni di sanificazione dei locali di lavoro;
- limitazione degli spostamenti all’interno dei luoghi di lavoro e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
- per i servizi bancari, assicurativi e finanziari si devono utilizzare modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti a favore dell’utenza, in modo da evitare assembramenti.
- Come datore di lavoro se non rispetto le regolamentazioni imposte negli ambienti di lavoro posso incorrere in qualche sanzione?
Sì, c’è la possibilità che vengano contestate:
- contravvenzioni proprie del datore di lavoro, T.U. n. 81/08;
- delitti contro la persona, lesioni ed omicidio, di cui agli artt. 589, 590 Codice Penale;
- sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro e la sanzione accessoria di chiusura dei locali da 5 a 30 giorni; in caso di violazione reiterata la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria viene applicata nella massima misura. Si precisa che tale sanzione è stata prevista con il DL n.19/2020, mentre prima del 26 marzo, per la violazione di una qualsiasi misura di contenimento, in fase di accertamento era contestato il reato di cui all’art.650 del Codice Penale. Lo stesso DL ha però stabilito la depenalizzazione della condotta e la sanzione pecuniaria in tal caso sarà ridotta a 200 euro. Qualora sia già stato contestato il reato penale di cui all’art.650 c.p. e sia già stato definito un processo penale oppure sia ancora pendente, saranno prospettabili differenti scenari processuali che data la loro complessità dovranno essere chiariti caso per caso dal legale.
Qualora si avesse necessità di ulteriori indicazioni o il caso specifico non fosse stato ancora analizzato, l’Associazione Codici e l’avv. Catrini sono disponibili a fornire valutazioni individuali. Il personale è reperibile al numero 02 36503438 e via mail a codici.lombardia@codici.org
Ufficio stampa CODICI Lombardia