La Cassazione ha ribadito, con l’ordinanza 1152/2022 del 17 febbraio, che in tema di diffamazione a mezzo stampa la pubblicazione della rettifica non comporta una riduzione automatica del risarcimento del danno, stando a quanto previsto dalla legge 47/1948 (Legge sulla Stampa) , art 8 e ai sensi dell’art 185 del codice penale.
La Cassazione ha osservato che, nella fattispecie, il giudice di appello ha escluso che la rettifica sia stata effettivamente una smentita, escludendo quindi che sia per tale contenuto idonea a produrre lo stesso effetto della fattispecie di cui all’art 8 della Legge sulla Stampa.
L’istanza di rettifica è una facoltà attribuita all’interessato dall’art 8 della legge 47/1948, allo scopo di evitare che la pubblicazione offensiva dell’altrui prestigio possa produrre effetti lesivi: la rettifica deve essere eseguita in modo tempestivo (entro 24 ore dalla pubblicazione della notizia diffamatoria per quanto riguarda i quotidiani, e nella pubblicazione successiva a quella contenente la notizia diffamatoria per quanto riguarda i periodici), e rispettando determinati criteri.
Ma l’avvenuta rettifica non elimina i danni già realizzati con la pubblicazione delle dichiarazioni offensive; di conseguenza, il mancato esercizio delle facoltà di rettifica incide solo sulla quantificazione del danno, ove si accerti che esso avrebbe potuto essere attenuato con la rettifica (ai sensi dell’articolo 1227, comma 1 del Codice civile), ma non è rilevante ai fini dello stesso articolo 1227, comma 2, atteso che la pubblicazione della rettifica non può escludere il carattere diffamatorio della dichiarazione se il danno si è già realizzato con la pubblicazione delle dichiarazioni lesive della reputazione altrui (Cassazione, sentenza 15 aprile 2010, n. 9038).