In Parlamento, il 12 gennaio scorso, è arrivato il primo sì della Camera dei Deputati, alla cosiddetta “Legge sulla Lobby”, un disegno di legge che disciplina la rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici all’insegna dei principi di partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e nell’ottica di colmare un evidente vuoto normativo. Il testo passa ora all’esame del Senato.
Alla proposta di legge, FERPI Lazio dedica domani, 19 gennaio alle 18, un incontro online dal titolo: “La Legge sulla Lobby tra rappresentanza di interessi e democrazia” cui parteciperanno, ospiti di Vincenzo Manfredi (Delegato Ferpi Public Affairs 3 Advocay) e di Giuseppe De Lucia (Delegato Ferpi Lazio): Eleonora Faina, Direttore Generale Anitec-Assinfor; Veronica Pamio, VP Rel. Esterne e Sostenibilità Aeroporti di Roma S.p.A.; Pier Luigi Petrillo, Prof. Ord. di Diritto pubblico comparato Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza; Fabio Bistoncini, Founder e Presidente di FB&Associati; Federico Anghelé, The Good Lobby.
Rispetto alle tre proposte di legge sulla regolamentazione delle attività di Lobby presentate lo scorso anno presso la I Commissione Affari Costituzionali della Camera, l’attuale proposta di legge è, nel complesso, un buon esercizio di democrazia e di rappresentatività. Qualcosa di innovativo, anche se migliorabile secondo gli standard delle diverse legislazioni europee ed internazionali.
L’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), ad esempio, ha inviato la sua analisi giuridica alla bozza di legge sul lobbying dove, definendo la lobby un elemento fondamentale per il processo democratico, raccomanda ai legislatori italiani di apportare alcune significative modifiche che contribuirebbero a migliorare la proposta di legge sul lobbying:
- specificare meglio chi siano i decisori pubblici e i rappresentanti d’interessi: descrivere con precisione i soggetti coinvolti nell’attività di lobbying è fondamentale per evitare che qualcuno rimanga fuori dalle regole del gioco e continui ad agire nell’ombra. Nella categoria di “decisori pubblici” devono essere indicati i parlamentari, i membri del governo e i loro più stretti collaboratori (ad esempio il capo di gabinetto del Ministro della Transizione Ecologica) e comunque tutti i funzionari pubblici che possono diventare destinatari di lobbying. Nella categoria di “rappresentanti di interessi” devono essere indicati i soggetti privati, le imprese, le ong, le associazioni di categoria e quelle religiose, e anche i governi stranieri;
- rendere più equilibrati gli obblighi dei portatori d’interessi e dello Stato: al momento gli obblighi, cioè le indicazioni comportamentali da rispettare, sono in gran parte a carico dei portatori d’interessi (a prescindere se siano soggetti privati, imprese o ONG) e allo stesso modo gli obblighi di trasparenza. I decisori pubblici sono i primi responsabili nei confronti del pubblico per le decisioni assunte ed è perciò necessario pretendere da loro regole d’ingaggio equilibrate. Entrambi i soggetti inoltre, lobbisti e politici, vanno sensibilizzati a rispettare le regole;
- sanzioni eque tra i portatori d’interessi e i decisori pubblici: non è giusto che i lobbisti paghino se non rispettano le regole e i politici no;
- consultazioni pubbliche obbligatorie: non devono essere una scelta arbitraria del legislatore ma vanno svolte in tutte le fasi dell’iter legislativo e anche dopo, cioè quando si verifica l’impatto di una norma;
- registro digitale open data: il Registro dove i portatori d’interessi si iscrivono prima di incontrare un decisore pubblico deve essere digitale e in formato aperto.
Si tratta sicuramente di un risultato importante dopo 96 progetti di legge falliti, ma ci sono, come detto sopra, margini di miglioramento, sui quali dovrà aprirsi necessariamente un dibattito in vista di eventuali emendamenti da presentare in Senato. Domani quindi primo appuntamento con diversi rappresentanti del settore.
Nell’incontro su “La legge sulla Lobby fra rappresentanza di interessi e democrazia” saranno indagate le questioni aperte che possono sintetizzarsi così: una struttura definitoria migliorata delle attività di relazioni istituzionali; verifica di intersezioni con altre legislazioni: assenza di riferimenti specifici alle società partecipate pubbliche (né dal punto di vista della rappresentanza né da quello delle responsabilità intrinseche (da notare che le strutture più efficienti di lobby e rappresentanza di interessi sono proprio quelle composte da società partecipate, e che quotidianamente si interfacciano con gli uffici legislativi del Parlamento e del Governo per dati, pareri, informative); l’intersezione con la normativa sul traffico di influenze; il fatto che non siano contemplati dalla proposta normativa i grand commis di Stato (dal Capo di Gabinetto al Direttore Generale del Ministero, Comune o Regione) che sono i veri detentori del processo decisionale pubblico.
Inoltre, sarebbe da capire cosa accade alle amministrazioni che non recepiscono la normativa che sarebbero quindi libere di non approvare l’accesso alle loro sedi; la mancata previsione che il lobbista possa essere un lavoratore subordinato o comunque il rappresentante di società o di agenzie di lobby e questo è dirimente per la questione della responsabilità e delle sanzioni; l’assenza di soluzione al problema del confine tra riservatezza (segreto industriale) e trasparenza e l’assenza di riferimenti alla legge 231; mancata chiarezza su cosa succeda ai portatori di interessi che hanno a che fare con dossier che possono entrare nel perimetro della golden power; il tema delle revolving doors, per cui in ogni Paese che ha una regolamentazione sulla lobby sono previsti tre anni mentre questa proposta di legge parla di un solo anno. Come anche sottolineato recentemente dal Prof. Luigi Petrillo, infine, anziché prevedere un comitato di sorveglianza presieduto da un membro del CNEL, sarebbe il caso di far gestire il registro direttamente al CNEL (organo costituzionale della rappresentanza e dei corpi intermedi) e non come invece prevede la norma dall’Autority Concorrenza e Mercato (come prevedeva anche il position paper presentato dalla Ferpi).
Per registrarsi all’incontro, cliccare sul link sottostante o mandare un’email a: delegazione.lazio@ferpi.it
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAucO6urT0qGdU1x5f-nA1d4T0X6_2jxxvu