In particolare, nell’ipotesi in cui la condotta offensiva dell’altrui reputazione si concretizza nella diffusione di scritti o di filmati attraverso la rete web di internet, la consumazione del delitto di diffamazione coincide con l’inserimento nel web del documento diffamatorio, perciò da tale momento, ai sensi dell’art. 158, co. 1, c.p., inizia a decorrere il termine di prescrizione del reato: ciò in quanto la diffamazione, che è un reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato.
Corretto dunque il principio di diritto secondo cui, ai fini della individuazione del “dies a quo” per la decorrenza del termine di 3 mesi per proporre querela in caso di diffamazione sul web, bisogna fare riferimento, in assenza di prova contraria da parte della persona offesa, ad una data contestuale o temporalmente prossima a quella in cui la frase o l’immagine lesiva sono immesse sul web.
In conclusione, occorre rimarcare che, in virtù della natura di reato istantaneo di evento che è propria anche del reato di diffamazione realizzata tramite Internet, la stessa si consuma nel momento in cui la frase o l’immagine lesiva sono immesse sul web perché è proprio in quel momento che queste diventano accessibili da parte dei terzi, essendo inserite in un ambiente comunicativo per sua natura destinato ad essere normalmente visionato da più persone.
Alla luce di tale principio di diritto, nel caso di specie che ha occupato la Corte di Cassazione, essendosi la diffamazione in danno della persona offesa consumata in data 12 dicembre 2009, il delitto di diffamazione si era estinto per prescrizione in data 12 giugno 2017, quindi ben prima del 17 maggio 2019, data della pronuncia della sentenza di condanna di primo grado.
di Daniele Concavo – Avvocato del Foro di Milano, opera nell’ambito del Diritto Penale, con particolare esperienza nella tutela della reputazione personale e aziendale